Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing Gesem, challenged a regional tax court decision against municipal service providers and the town of Lainate. The court ruled that the silence on the proposal constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal proposal within forty days results in the automatic extinction of the proceedings and the imposition of procedural costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l'avvocato Laura WandaLinda Maria Mezzena-ricorrente-controGestione Servizi Municipali Nord Milano s.r.l./Gesem in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio-controricorrente-nonché controComune di Lainate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milanon.4021/2022 depositata il 20/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9345/2023Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 21085/2026Data pubblicazione 22/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 19/06/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO