Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment. The appellant, representing Bettati Antincendio Srl, did not act to preserve the right to have the Regional Tax Commission's decision reviewed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the proceedings terminated without substantive review of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
esentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controBettati Antincendio Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Canelli-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale EmiliaRomagna n.597/2019 depositata il 21/03/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 32199/2019Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 21080/2026Data pubblicazione 22/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 19/06/2026.Rosanna Angarano