Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and 'assembly' drafting technique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was drafted using the prohibited 'assembly' technique, merely copying the lower court's text without specific legal arguments. The applicant failed to clarify the factual basis of the appeal, as the contested judgment involved bankruptcy closure while the defense cited bankruptcy agreements, creating a fundamental disconnect. Consequently, the court ruled that no specific legal violation could be identified, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 3; Art. 366, n. 3 c.p.c.: A cassation appeal drafted by 'assembly' through the literal reproduction of the entire content of the proceedings is inadmissible because it lacks the required specificity and cannot yield a deduced legal argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
di procura speciale in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dagliAvvocati Emanuele Massuoli e Rodolfo Tomassoni, con domicili digitaliindicati in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, in personadel Direttore pro tempore;-intimate-Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’Umbria, n. 49/2023, depositata in data 23/1/2023;Numero registro generale 17562/2023Numero sezionale 5012/2026Numero di raccolta generale 21050/2026Data pubblicazione 21/06/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 18 giugno 2026;Con ricorso del 26.4.2019, la dott.ssa Irene Malucelli proponevaimpugnazione, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale diPerugia, avverso i seguenti atti: cartella di pagamento n.080201900003067015000 IRPEF-ALTRO 2015, notificata via PEC il27.2.2019, afferente la pretesa di complessivi € 5.991,17 per ilpresunto omesso ritardato versamento rit. fonte per l’anno 2015, oltresanzioni ed interessi;
2) cartella di pagamento n.080201900004597871000, notificata via PEC il 20.3.2019, afferente ilpresunto omesso ritardato versamento rit. fonte redd. Lav. Aut. arti eprofessioni per l’anno d’imposta 2016, oltre sanzioni ed interessi (€2.975,56) ed omesso o carente versamento addiz. region. all’impostasul reddito delle persone fisiche, oltre sanzioni ed interessi, omesso ocarente versamento rit. fonte retribuzioni per l’anno d’imposta 2016,oltre sanzioni ed interessi (€ 11.857,45).Su ricorso di primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale diPerugia decideva la causa con sentenza n. 232/20, Sez. 2, depositatain data 11.09.2020, con cui respingeva il ricorso della dott.ssa MalucelliL’appello della contribuente è stato rigettato dalla CGT-2 dell’Umbria.Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso percassazione affidato ad un solo motivo.L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sonorimaste intimate.Ragioni della decisione1.Il ricorso, affidato ad un unico motivo rubricato “Violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primocomma n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 144 R.D.r.g. n. 17562/2023 a.c. 18/6/2026 2Cons. est.
Angelo NapolitanoNumero registro generale 17562/2023Numero sezionale 5012/2026Numero di raccolta generale 21050/2026Data pubblicazione 21/06/2026267/1942”, è inammissibile, perché carente di specificità e redatto conla tecnica dell’assemblaggio.Si è, infatti, stabilito che “il ricorso per cassazione redatto perassemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell'intero,letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cuiall'art. 366, n. 3), c.p.c., che non può, a fronte dell'utilizzo di taletecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall'illustrazionedei motivi” (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv.638771-01).Deve, inoltre, notarsi che non sono stati nemmeno chiariti i contornidella fattispecie sulla quale i giudici di merito hanno giudicato: lasentenza impugnata, infatti, parla di decreto di chiusura del fallimento(nel regime della vecchia legge fallimentare) e di provvedimento diesdebitazione reso dal Tribunale; negli atti difensivi dei gradi di meritotrascritti in ricorso si parla, oltre che di fallimento e di provvedimentodi esdebitazione, di concordato fallimentare e di concordato preventivo.Com’è noto, le procedure concordatarie producono effetti esdebitativiex lege, mentre la chiusura della procedura fallimentare (senzaomologazione di concordato fallimentare) non produceautomaticamente effetti esdebitativi, essendo previsto unprocedimento ad hoc, che è quello cui hanno fatto riferimento i giudicidi appello nella sentenza impugnata.2.
Non avendo le amministrazioni svolto attività difensiva, non vi èluogo a provvedere sulle spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mr.g. n. 17562/2023 a.c. 18/6/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17562/2023Numero sezionale 5012/2026Numero di raccolta generale 21050/2026Data pubblicazione 21/06/2026Dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.Il Presidente(Valentino Lenoci)r.g. n. 17562/2023 a.c. 18/6/2026 4Cons. est.
Angelo Napolitano