Cassation court allows taxpayer appeal, ruling horse ownership requires specific use proof for tax capacity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding income tax assessment. The court found the lower court erred by applying a legal presumption that a horse constitutes a capacity for contribution solely based on its breed, without verifying if it was used for racing or equestrian sports. Consequently, the decision was quashed and the case remitted for a new examination of the horse's specific classification and usage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 comma 4 d.p.r. n. 600/1973; d.m. 10 settembre 1992: In tax assessments, the possession of horses counts as an index of special contributory capacity only if they are classified as 'for riding' or 'for racing', requiring verification of their actual use and training rather than relying on breed alone.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3048/2018, depositata il 9/5/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/6/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. Benedetto Fiaschetti propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. TFK011301882, con il quale, relativamente all’anno 2007,l’Agenzia delle Entrate aveva accertato - ai sensi dell’art. 38, comma 4,d.p.r. n. 600/1973 - un maggior reddito di € 25.567,00 ai fini IRPEF.Numero registro generale 36751/2018Numero sezionale 4968/2026Numero di raccolta generale 21038/2026Data pubblicazione 21/06/20262.
La CTP di Latina accolse il ricorso, sul presupposto che la casa diabitazione del contribuente fosse di proprietà della moglie, al 50% con lasorella; che il cavallo in sua proprietà non fosse da corsa o da equitazione(e non rilevasse, pertanto, ai fini del cd. redditometro); che, infine, ilpossesso di un motoveicolo e di un’autovettura rientrassero nella capacitàdi spesa a fronte di un reddito da lavoro di pendente pari a € 21.904,00.3. La CTR del Lazio riformò la sentenza di primo grado, osservando,quanto al cavallo, che il relativo libretto non recava “qualificazioni di sortache [permettessero] di decidere a quale categoria di quelle contemplatenel redditometro classificare il quadrupede”, dovendosi pertantoconfermare “la valutazione dell’Ufficio che [aveva] utilizzato il coefficientedei cavalli da corsa”, in mancanza di prova “del regime di utilizzo e diaddestramento al quale il cavallo era sottoposto”.
Anche per quantoriguarda l’abitazione e i veicoli a motore, corretta doveva ritenersi lavalutazione dell’Amministrazione finanziaria, basata (quanto alla prima)non già sul titolo di proprietà quanto piuttosto sulla determinazione dellespese annuali di manutenzione e gestione.4. Ha proposto ricorso per cassazione Benedetto Fiaschetti, sulla basedi quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 2909 c.c. (“violazione della cosa giudicata ed efficaciadel giudicato esterno”), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Secondo il ricorrente, efficacia di giudicato esterno dovrebbe esserericonosciuta alla sentenza n. 7055/2017, con cui la CTP di Latina avevaaccolto analogo ricorso del contribuente relativamente all’anno 2006.Il motivo è infondato.
Occorre premettere che il passaggio in giudicatodella sentenza n. 7055/2017 è stato ritualmente comprovato attraverso laproduzione di copia della stessa, munita della relativa attestazione.Essendo intervenuto (il 4/6/2018, dunque) in epoca successiva allaNumero registro generale 36751/2018Numero sezionale 4968/2026Numero di raccolta generale 21038/2026Data pubblicazione 21/06/2026decisione della sentenza di secondo grado in questa sede impugnata,nessuna preclusione al relativo rilievo po' dirsi maturata. L’efficacia delgiudicato è preclusa, tuttavia, nel caso di specie, dalla diversità dellaquaestio facti su cui si è dispiegata la cognizione dei due giudici: nellaprima sentenza, la (prova della) titolarità, in capo al contribuente, dellaproprietà sul cavallo nell’anno di riferimento (2006); nella seconda (quellain questa sede impugnata), (la prova circa) la qualificazione dell’animale,ai fini della sua riconducibilità alla categoria presa in esame dalredditometro.
È evidente, quindi, che il rigetto dell’appellodell’Amministrazione finanziaria, da parte della sentenza del 2017, inragione della mancata dimostrazione, in radice, del presupposto dellatitolarità del cavallo nell’anno fiscale in accertamento, non può valere, diper sé, a escludere che tale prova possa essere data per un’annualitàsuccessiva, in ragione dell’epoca dell’effettivo acquisto dell’animale. Indefinitiva, il giudicato esterno può operare unicamente rispetto aglielementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità diperiodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (siveda, in tal senso, Cass., n. 15938/2025;
Cass., n. 8291/2025; Cass., n.28030/2024), tra i quali non può annoverarsi - con riguardo allafattispecie concreta in esame - il diritto di proprietà su un animale. Nelcaso di specie, dunque, nessun contrasto con il precedente giudicato puòconfigurarsi rispetto alla sentenza qui impugnata, che, sull’implicitopresupposto che il cavallo fosse di proprietà del contribuente nell’anno2007, lo ha ritenuto annoverabile tra i beni-indice rilevanti ai finidell’accertamento sintetico-redditometrico.2. Il secondo motivo denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alle risultanze delpassaporto del cavallo Caravaggio (ritualmente prodotto in giudizio), chegli attribuiva la qualificazione di “equide destinato alla produzione diNumero registro generale 36751/2018Numero sezionale 4968/2026Numero di raccolta generale 21038/2026Data pubblicazione 21/06/2026alimenti per consumo umano”, dunque incompatibile con quella fattapropria dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento impugnato.3.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione del d.m. 10/9/1992, del d.m. 19/11/1992 e dell’art. 38,commi 4, 5 e 6, d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per avere inquadrato il cavallo de quo tra i beni-indice, rilevantiai fini della determinazione sintetica del reddito, contro le risultanze delrelativo passaporto e sulla base di un’arbitraria attribuzione allo stessodella qualifica “da corsa”, “escludendo, senza fornire prova e spiegazionealcuna, che esso potesse essere invece qualificato se non da passeggio,quantomeno “da equitazione”, facendo così sensibilmente lievitare ilreddito presuntivamente accertabile” (pag. 11 e s. del ricorso).4.
L’ultimo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere applicato la presunzione legale propriadel cd. redditometro sulla base non di un fatto noto e provato, bensì diuna presunzione semplice (quella secondo cui il cavallo doveva ritenersi“da corsa” e non “da equitazione” o “da passeggio”).5. I motivi - che, attesane l’evidente connessione, possono esaminarsicongiuntamente - meritano accoglimento, sulla base del principio di dirittosecondo cui, in tema di accertamento tributario ex art. 38, comma 4, deld.P.R. n. 600 del 1973, il possesso di cavalli costituisce indice diparticolare capacità contributiva, ai sensi del d.m. 10 settembre 1992,solo ove si tratti di animali "da equitazione" (categoria in cui sonocompresi sia i cavalli da concorso ippico, sia quelli da maneggio) o "dacorsa", in ragione della cura e dell'addestramento che gli stessi richiedono(nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che avevacollegato la qualità di bene-indice solo alla razza purosangue inglesedei cavalli posseduti dal contribuente, senza verificare se gli stessi fosseroadibiti alla corsa o all'equitazione:
Cass., n. 2692/2025; conforme, Cass.,Numero registro generale 36751/2018Numero sezionale 4968/2026Numero di raccolta generale 21038/2026Data pubblicazione 21/06/2026n. 21335/2015, che aveva escluso che costituisse indice di particolarecapacità contributiva il possesso di cavalli qualificati come "fattrici adibiti apasseggiate"). Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha riportato, nelricorso, il dato documentale che depone per l’impossibilità di classificare ilcavallo de quo come da corsa o da equitazione (vale a dire la dicitura“destinato alla produzione di alimenti per consumo umano”, contenuta nelrelativo “passaporto”), dato del tutto trascurato dalla CTR, la quale da unlato ha affermato che il suddetto passaporto non conteneva “qualificazionidi sorta”, e dall’altro ne ha fatto discendere l’erronea conseguenza cheincombesse sul contribuente fornire la prova “del regime di utilizzo e diaddestramento al quale il cavallo era sottoposto”, non potendo, alcontrario, prescindersi, ai fini dell’operatività della presunzione derivantedall’accertamento cd. redditometrico, dal corretto inquadramento, daparte dell’Amministrazione finanziaria, dei c.d. beni-indice nelle categorieelencate dai decreti ministeriali di riferimento.6.
All’accoglimento del ricorso consegue il rinvio del procedimento algiudice di secondo grado, affinché, sulla scorta dei principi giuridici sopraenunciati, proceda a un riesame della qualificazione del cavallo ai fini dellasua considerazione quale bene indice rilevante per l’accertamentosintetico, con riferimento all’annualità fiscale oggetto dell’avviso diaccertamento qui impugnato. P.Q.MAccoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/6/2026.La PresidenteMaria Luisa De Rosa