Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20989/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding tax debt prescription and procedural errors in tax collection. The taxpayer loses on all grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20989/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed Affaticato Rosaria's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of her tax payment order. The taxpayer argued procedural violations and prescription issues, but the court found the Regional Commission correctly identified the subject matter as a tax collection notice rather than a self-help request. Consequently, the court ruled that the ten-year prescription period had not yet expired at the time of the new notice's issuance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2-quater d.l. 564/1994; Art. 11 d.P.R. 602/1973; Art. 3 D.M. 37/1997; Art. 360 c.p.c.: The court rejects claims alleging procedural violations when the lower court correctly distinguishes between a tax collection notice and a self-help request, upholding the validity of the tax debt collection process.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax prescription period tax collection notice self-help request procedural violation tax debt recovery Cassation appeal IRPEF tax assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2-quater of D.L. 30 September 1994, n. 564, conv. with L. 30 November 1994, n. 656
Valentino LenociNumero registro generale 37846/2019Numero sezionale 4300/2026Numero di raccolta generale 20989/2026Data pubblicazione 20/06/2026Nel caso di specie si verte in materia di crediti erariali (IRPEF),per i quali, come è noto, la prescrizione è decennale (da ultimo,Cass. 27 luglio 2025, n.
Art. 11 of D.P.R. 29 September 1973, n. 602
656, nonché dell’art. 11 del d.P.R.29 settembre 1973, n.
Art. 3 of D.M. 11 February 1997, n. 37
602 e dell’art. 3 del D.M.
Art. 360, paragraph 1, number 5, c.p.c.
37, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 96, paragraph 3, c.p.c.
Art. 13, paragraph 1-quater, D.P.R. 30 May 2002, n. 115
96, comma 3, c.p.c.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare AffaticatoRosaria tenuta al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 25 d.P.R. n.602/1973
Con il terzo motivo di ricorso, infine, la contribuenteeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n.602/1973, e dell’art.
art. 2953 c.c
n.602/1973, e dell’art. 2953 c.c., in relazione all’art.
art. 50 d.P.R. n.602/1973
133-2009-0002732124-000, giammai eseguitanon avendo l’Ufficio finanziario e l’Agente per la riscossioneiniziato la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n.602/1973.2.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27 July 2025, n. 21590
Cass. 28 August 2024, n. 23215
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

egata alricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledella Calabria – sez. n. 1 - n. 4099/2019, depositata l’8novembre 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 maggio 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;Numero registro generale 37846/2019Numero sezionale 4300/2026Numero di raccolta generale 20989/2026Data pubblicazione 20/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava, in data 22giugno 2018, a Affaticato Rosaria cartella di pagamento n. 133-2018-0005773156-000, dell’importo di € 87.291,09 e relativaad IRPEF dell’anno d’imposta 1984.2. Avverso tale atto la contribuente proponeva ricorso dinanzialla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone la quale, consentenza n. 549/2019, depositata il 14 marzo 2019, lorigettava, condannando la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite.3. Interposto gravame dalla contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Calabria – sez. n. 1, con sentenza n.4099/2019, pronunciata il 6 novembre 2019, e depositata insegreteria l’8 novembre 2019, rigettava l’appello, compensandole spese.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneAffaticato Rosaria, sulla base di tre motivi (ricorso notificato l’11dicembre 2019).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5. Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2026 è statafissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 20 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo la contribuente eccepisce violazionedegli artt. 2-quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv.dalla l. 30 novembre 1994, n. 656, nonché dell’art. 11 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 3 del D.M. 11 febbraio1997, n. 37, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.R.G.

N. 37846/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 37846/2019Numero sezionale 4300/2026Numero di raccolta generale 20989/2026Data pubblicazione 20/06/2026Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto che la precedente sentenza della stessa Corteterritoriale n. 363/2018 avesse ad oggetto la cartella dipagamento n. 133-2009-0002732124-000, nel mentre essariguardava il silenzio-rigetto che si era formato su unadifferenza istanza di autotutela, depositata in data 20 settembre2012 e riguardante i precedenti atti impositivi notificatigli, e cioèl’avviso di accertamento n. 186 notificato in data 27 novembre1987, e relativo ad IRPEF 1984, e la cartella di pagamento n.133-2009-0002732124-000, notificata il 13 maggio 2019.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita violazionee falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. aveva omessodi considerare che la cartella di pagamento impugnata in questasede era stata emessa sulla base della sentenza della stessaC.T.R. n. 363/2018, che non avrebbe potuto rappresentare iltitolo esecutivo al fine di iscrivere a ruolo la partita fiscale, inquanto quest’ultima sentenza atteneva ad un ricorso avverso ilsilenzio-rigetto relativo ad un’istanza di autotutela, sebbenenella stessa di affrontassero le vicende sottese all’emissionedella cartella di pagamento n. 133-2009-0002732124,notificata in data 13 maggio 2009.1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, la contribuenteeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n.602/1973, e dell’art. 2953 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 5), c.p.c.Rileva che la sentenza impugnata era illegittima, in quanto ilcredito azionato era da considerare prescritto, atteso il lungolasso di tempo dalla definitività dell’accertamento e la cartellaR.G. N. 37846/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 37846/2019Numero sezionale 4300/2026Numero di raccolta generale 20989/2026Data pubblicazione 20/06/2026impugnata, non potendo essere considerata l’iscrizione a ruoloin base alla quale è stata emessa la precedente cartella dipagamento n. 133-2009-0002732124-000, giammai eseguitanon avendo l’Ufficio finanziario e l’Agente per la riscossioneiniziato la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n.602/1973.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. I primi due motivi possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonoinfondati.Alla ricorrente venne notificato, in data 27 novembre 1987, unavviso di accertamento IRPEF relativo ad IRPEF del 1984.L’avviso di accertamento originario venne impugnato dinanzialla Commissione tributaria di primo grado di Crotone, cheaccolse il ricorso con sentenza n. 53/1989.La C.T.R. della Calabria, con sentenza n. 31/1999, depositatal’11 maggio 1999, rigettò l’appello.L’Ufficio (Ministero delle Finanze) propose ricorso percassazione, che venne accolto – per manifesta fondatezza - consentenza n. 15168 del 30 giugno 2006.Il giudizio non venne riassunto, quindi si estinse; l’avviso diaccertamento divenne pertanto definitivo.L’Ufficio, quindi, emetteva una prima cartella di pagamento (n.133-2009-0002732124), che veniva impugnata con ricorsoaccolto in primo grado con sentenza della C.T.P. di Crotone n.20/2014 (per presunta prescrizione del credito); su gravamedell’Ufficio, la C.T.R. della Calabria accoglieva tuttavia l’appello,con sentenza n. 363/2018, depositata il 15 marzo 2018 eR.G.

N. 37846/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 37846/2019Numero sezionale 4300/2026Numero di raccolta generale 20989/2026Data pubblicazione 20/06/2026passata in giudicato, rigettando così il ricorso originario dellacontribuente.A seguito dell’accoglimento del ricorso in primo grado, l’Ufficioaveva proceduto allo sgravio della cartella.Successivamente, a seguito del rigetto del ricorso in sede diappello, l’Ufficio emise una seconda cartella, che è quellaoggetto del presente giudizio.Ora, la ricorrente sostiene che in realtà il giudizio sullaprecedente cartella non riguarderebbe la cartella, ma, alcontrario, un silenzio-rifiuto su una istanza di autotutela,presentata nel 2012 e con la quale si chiedeva l’annullamentodell’avviso di accertamento del 1987, e della prima cartella del2009.Questo, a suo dire, impedirebbe l’emissione della secondacartella di pagamento (quella odiernamente impugnata), perchénon si sarebbe formato il giudicato sulla precedente cartella, equindi non vi sarebbe stato titolo per re-iscrivere la partita aruolo.Orbene, è pacifico che la sentenza della C.T.R. della Calabrian. 363/2018 riguardi la cartella di pagamento, e non il silenzio-rigetto sull’istanza di autotutela; di ciò si dà atto chiaramentenella sentenza odiernamente impugnata.Correttamente, pertanto, l’Ufficio, una volta che la C.T.R.aveva accolto l’appello proposto avverso la sentenza della C.T.P.che aveva annullato la precedente cartella di pagamento n. 133-2009-0002732124, ha proceduto alla re-iscrizione a ruolo dellapretesa, ed all’emissione di una nuova cartella, che deveritenersi pertanto perfettamente legittima.2.2.

Anche il terzo motivo è infondato.R.G. N. 37846/2019 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 37846/2019Numero sezionale 4300/2026Numero di raccolta generale 20989/2026Data pubblicazione 20/06/2026Nel caso di specie si verte in materia di crediti erariali (IRPEF),per i quali, come è noto, la prescrizione è decennale (da ultimo,Cass. 27 luglio 2025, n. 21590; Cass. 28 agosto 2024, n.23215), e ciò indipendentemente dalla questione riguardantel’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 2953 c.c.;correttamente, pertanto, la C.T.R. ha ritenuto che, al momentodella notificazione della cartella di pagamento n. 133-2018-00057731560-000 (22 giugno 2018), non era ancora maturatala prescrizione rispetto alla notificazione della precedentecartella di pagamento n. 133-2009-0002732124-000, notificatail 13 maggio 2009.3.

Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.In considerazione del comportamento processuale dellaricorrente, non improntato a buona fede circa l’indicazionedell’oggetto del precedente giudizio, riguardante pacificamentela cartella di pagamento n. 133-2009-0002732124, e non certoil silenzio-rifiuto su una istanza di autotutela, presentata nel2012, la stessa deve essere condannata al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore somma di € 2.300,00,ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare AffaticatoRosaria tenuta al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.R.G. N. 37846/2019 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 37846/2019Numero sezionale 4300/2026Numero di raccolta generale 20989/2026Data pubblicazione 20/06/2026Condanna Affaticato Rosaria alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Condanna Affaticato Rosaria al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore somma di € 2.300,00,ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.Dichiara Affaticato Rosaria tenuta al pagamento di una ulterioresomma di importo pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 20 maggio 2026.Il Presidente(Dott.

Roberta Crucitti)R.G. N. 37846/2019 7Cons. est. Valentino Lenoci