Italian tax court dismisses cassation appeal regarding revenue assessment via sector studies and procedural nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Giuseppe Mordà's cassation appeal against a regional tax commission decision denying his restaurant revenue increase claim. The taxpayer argued for procedural nullity due to lack of reasoning and substantive errors in applying sector study criteria, while the tax agency contested the omission of specific justifying circumstances. The court dismissed the appeal because the lower court properly evaluated factual evidence regarding the restaurant's popularity and determined that an 11% revenue discrepancy exceeded the 10% threshold for serious incongruence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; The Court of Cassation holds that a tax court's assessment of factual incongruence in revenue verification is a matter of fact review, not subject to legal scrutiny, and that specific justifying circumstances must be clearly identified in the appeal to avoid inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- resistente -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledella Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria - n.1214/2019, depositata l’8 aprile 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 maggio 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;Numero registro generale 33899/2019Numero sezionale 4298/2026Numero di raccolta generale 20986/2026Data pubblicazione 20/06/20261.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ReggioCalabria notificava, in data 29 settembre 2009, a MordàGiuseppe, esercente l’attività di ristorante-pizzeria in Pentimeledi Reggio Calabria, avviso di accertamento n.806010600529/2009, con il quale, in applicazione dei criteriprevisti dagli studi di settore di cui all’art. 62-bis d.l. 30 agosto1993, n. 331, conv. dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427, accertavaper l’anno d’imposta 2004 maggiori ricavi per € 418.478,00 (inluogo di quelli dichiarati di € 375.344,00), con conseguenterideterminazione delle imposte IRPEF, IRAP ed IVA.2.
Avverso tale atto Mordà Giuseppe proponeva ricorsodinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di ReggioCalabria la quale, con sentenza n. 118/08/2014, depositata il14 gennaio 2014, lo rigettava, compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Calabria – sezione staccata di ReggioCalabria, con sentenza n. 1214/2019, pronunciata l’11 marzo2019, e depositata in segreteria l’8 aprile 2019, rigettaval’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese dilite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneMordà Giuseppe, sulla base di tre motivi (ricorso notificato l’8novembre 2019).L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dellapartecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.5.
Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2026 è statafissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 20 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma2, e 380-bis.1 c.p.c.R.G. N. 33899/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33899/2019Numero sezionale 4298/2026Numero di raccolta generale 20986/2026Data pubblicazione 20/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, e quindi nullità della sentenza, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la sentenza impugnataera nulla per omessa motivazione, avendo utilizzato delleargomentazioni del tutto inconferenti rispetto all’oggetto dellacausa ed ai motivi d’appello, che riguardavano la specificaipotesi della procedura di accertamento mediante studi disettore, e non il diverso caso in cui l’Ufficio, in ragione dellacontestata condotta antieconomica, accertava in via analitico-induttiva maggiori ricavi, ancorandoli al risultato dello studio disettore.Il motivo è infondato.
La C.T.R. evidenzia come il reddito peril 2004 non fosse conforme agli studi di settore, ed utilizzal’argomento dell’attività antieconomica soltanto per corroborarel’attendibilità dello studio di settore.La sentenza, peraltro, è ampiamente motivata, proprio conriferimento all’applicazione degli studi di settore, allasussistenza delle relative condizioni ed all’assenza di provacontraria in sede di contraddittorio preventivo, e ciò ancheindipendentemente dalla riscontrata regolarità formale dellescritture contabili.2. Con il secondo motivo viene si eccepisce violazione e falsaapplicazione degli artt. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 56d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 7 della l. 27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.R.G.
N. 33899/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33899/2019Numero sezionale 4298/2026Numero di raccolta generale 20986/2026Data pubblicazione 20/06/2026Deduce il ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di rilevarecome l’Ufficio, nel corso dell’avviso di accertamento, non avessemotivato sulle circostanze giustificative, enucleate dal ricorrentein sede di contraddittorio.Il motivo è, in primo luogo, inammissibile per mancanza dispecificità ed autosufficienza, in quanto non vengono indicatequali sarebbero le circostanze evidenziate dal ricorrente in sededi contraddittorio preventivo, e non esaminate dalla C.T.R.In ogni caso, la C.T.R. ha valutato quanto dedotto in sede dicontraddittorio preventivo, evidenziando, per l’appunto, che «insede di contraddittorio i molteplici indizi non sono stati smentitidal contribuente il quale ha fornito generici riferimenti al luogodella ditta, dimenticando di sottolineare che trattasi di pizzeriaestiva notoriamente ampiamente frequentata».3.
Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce, infine, violazionee falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R.n. 633/1972, 62-sexies d.l. n. 331/1993, conv. dalla l. n.427/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce il ricorrente che la pronuncia della C.T.R. era errata,nella parte in cui aveva respinto l’eccezione secondo la qualenon ricorreva il presupposto della grave incongruenza perprocedere all’accertamento mediante studi di settore, in ragionedel lieve scostamento riscontrato, pari all’11% circa.Anche tale motivo è inammissibile, in quanto la valutazionedella gravità dello scostamento è una valutazione di fatto,rimessa al giudice di merito ed insindacabile in sede dilegittimità.In ogni caso, una differenza dell’11% è idonea ad integrareun “grave scostamento”, essendo superiore alla soglia del 10%,R.G.
N. 33899/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33899/2019Numero sezionale 4298/2026Numero di raccolta generale 20986/2026Data pubblicazione 20/06/2026indicata a tal fine dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 29gennaio 2021, n. 2102; Cass. 29 marzo 2019, n. 8854).4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate svoltoRicorrono i presupposti processuali per dichiarare MordàGiuseppe tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara Mordà Giuseppe tenuto al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 20 maggio 2026.Il Presidente(Dott. Roberta Crucitti)R.G. N. 33899/2019 5Cons. est. Valentino Lenoci