Decreto — n. 20948/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Iurlo unitamenteall’avvocato Lamberto Ferrara-ricorrente-Lo Prete Luciano, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria RitaPistocchio-resistente-avverso la sentenza della Comm.trib. Prov. di Cosenza n.2185/2023depositata il 02/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20948/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Prov. di Cosenza n.2185/2023depositata il 02/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
presentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Iurlo unitamenteall’avvocato Lamberto Ferrara-ricorrente-Lo Prete Luciano, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria RitaPistocchio-resistente-avverso la sentenza della Comm.trib. Prov. di Cosenza n.2185/2023depositata il 02/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 14393/2023Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 20948/2026Data pubblicazione 20/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, edagli accessori di legge .Così deciso in Roma, il 19/06/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO