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Decreto — n. 20936/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20936/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20936/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ocato Carlo Cincotti-ricorrente-controAgenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, in personadei rispettivi Direttori p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Generaledello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaCampania n.880/2022 depositata il 20/01/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che però non possono essere liquidatein favore delle agenzie controricorrenti, in ragione della circostanza che ilcontroricorso è stato invalidamente notificato presso il difensore delgiudizio di merito, anziché presso il difensore costituito nel giudizio diNumero registro generale 18049/2022Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 20936/2026Data pubblicazione 20/06/2026cassazione, senza successivo svolgimento di attività sanante (Cass. n.5500/2020);

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 20936/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che però non possono essere liquidatein favore delle agenzie controricorrenti, in ragione della circostanza che ilcontroricorso è stato invalidamente notificato presso il difensore delgiudizio di merito, anziché presso il difensore costituito nel giudizio diNumero registro generale 18049/2022Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 20936/2026Data pubblicazione 20/06/2026cassazione, senza successivo svolgimento di attività sanante (Cass. n.5500/2020);

Parole chiave

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condono delle spese procedurali sanatoria del vizio procedurale indigenza processuale non provata violazioni delle norme procedurali anticipo delle spese procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ocato Carlo Cincotti-ricorrente-controAgenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, in personadei rispettivi Direttori p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Generaledello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaCampania n.880/2022 depositata il 20/01/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che però non possono essere liquidatein favore delle agenzie controricorrenti, in ragione della circostanza che ilcontroricorso è stato invalidamente notificato presso il difensore delgiudizio di merito, anziché presso il difensore costituito nel giudizio diNumero registro generale 18049/2022Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 20936/2026Data pubblicazione 20/06/2026cassazione, senza successivo svolgimento di attività sanante (Cass. n.5500/2020);

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 19/06/2026.Il consigliere delegato