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Decreto — n. 20891/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 20891/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy declared the appeal extinguished because the plaintiff formally withdrew the lawsuit, which the court treated as a valid renunciation. The Salluzzo family had previously requested the termination of proceedings, asserting they no longer had an interest in their continuation. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered each party to bear their own litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A formal request by a party to terminate proceedings constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the litigation and the dismissal of the appeal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation renunciation of claim litigation costs allocation formal termination request supreme court procedure dismissal due to withdrawal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026);visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1915/2026
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Testo completo

!Numero registro generale 4687/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 20891/2026Data pubblicazione 20/06/2026L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 4687/2025 proposto da:SALLUZZO ALESSANDRA, SALLUZZO IGNAZIO GIOVANNI, SALLUZZO ANNACLAUDIA E SALLUZZO SILVIA, rappresentati e difesi dall’Avv. Guzzetta Daniele-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.5664/13/2024 depositata il 22 luglio 2024.Visto l’atto depositato il 22 aprile 2024 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di non aver più interesse alla sua prosecuzione;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 17/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO