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Ordinanza — n. 20844/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to integrate contradictory proceedings within twenty days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20844/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the required act to integrate contradictory proceedings was not deposited within the statutory twenty-day limit. Although the lower court had previously ordered such integration, the taxpayer failed to submit the necessary document, which was not found in the registry despite official searches. Consequently, the Court applied established case law to rule that late compliance with this procedural order results in the immediate inadmissibility of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 371-bis c.p.c.: Failure to deposit the act integrating contradictory proceedings within twenty days of the deadline renders the cassation appeal inadmissible ex officio.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility integration of contradictory proceedings twenty-day deadline procedural order compliance tax administrative litigation ricupero d'imposta procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.Con ordinanza Cass.
Art. 371-bis c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 331 c.p
29151/2017, cassava la sentenzacon rinvio al giudice a quo affinché provvedesse a disporrel’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.La contribuente riassumeva il giudizio dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania per ottenere lariforma della sentenza n.
art. 371-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6554/2026
371-bis c.p.c., ildeposito del relativo atto oltre il termine di venti giorni dallascadenza del termine concesso comporta l’improcedibilità, rilevabiled’ufficio, del ricorso, restando irrilevante un deposito tardivodell’atto suddetto (Cass. n. 6554/2026; Cass.
Cass. n. 15308/2020
Cass. n. 13094/2012
Cass. n. 26141/2013
Cass. n. 26141/2013; Cass.
Cass. n. 9097/2019
Cass. n. 4846/2021
n.9097/2019; Cass. n. 4846/2021).Nel caso di specie, la parte non ha provveduto a depositarel’atto di integrazione del contraddittorio notificato alle parti, chenon è stato rinvenuto né sul desk, né a seguito di ricercheeffettuate dalla cancelleria.2.
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Testo completo

rente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-nonché controINFORMATICA E SVILUPPO SNC DI PALOMBA LUIGI E C., inpersona del legale rappresentante pro tempore, PALOMBAUmberto;-intimati-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 8534/13/2019, depositata il 12 novembre 2019.Numero registro generale 16839/2020Numero sezionale 4865/2026Numero di raccolta generale 20844/2026Data pubblicazione 19/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.1.

– Rita Calderopoli impugnava, innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento n.REA020100384 emesso dall’Agenzia delle entrate di Castellammaredi Stabia in relazione all’anno d’imposta 2001, riguardante lasocietà Informatica e Sviluppo s.n.c. di Calderopoli Rita C., conrecupero di imposte sui redditi, IVA e IRAP e con irrogazione disanzione amministrativa pecuniaria unica pari a euro 450.467,91.Nel ricorso introduttivo deduceva di essere stata socia dellapredetta società dal 1992 al 2002, in ragione del 50%, unitamenteall’allora coniuge Palomba Umberto; esponeva di essersi separatadal medesimo il 24 giugno 2002 e di avere ceduto la quota socialeil 14 ottobre 2002, contestualmente al mutamento delladenominazione sociale e dell’amministratore nella persona diPalomba Luigi.La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava ilricorso con sentenza n. 197/07/2008.2.

– Avverso tale pronuncia Rita Calderopoli proponevaappello, iscritto al n. 6709/09 R.G., e la Commissione tributariaregionale della Campania lo accoglieva con sentenza n. 229/1/10,annullando la decisione di primo grado per violazione delcontraddittorio nei confronti di Palomba Umberto e della societàInformatica e Sviluppo s.n.c. di Palomba Luigi C.Riassunto il giudizio dinanzi al giudice di primo grado eintegrato il contraddittorio, Rita Calderopoli insisteva perl’annullamento dell’avviso di accertamento; in tale fase, secondoquanto espressamente emerge dagli atti, Palomba Umberto e laNumero registro generale 16839/2020Numero sezionale 4865/2026Numero di raccolta generale 20844/2026Data pubblicazione 19/06/2026società Informatica e Sviluppo s.n.c. di Palomba Luigi C. non sicostituivano.La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettavanuovamente il ricorso con sentenza n. 11001/02/2014.Avverso tale seconda pronuncia di primo grado RitaCalderopoli proponeva nuovo appello e la Commissione tributariaregionale della Campania, con sentenza n. 10646/39/2015, lodichiarava inammissibile per difetto di prova della notificazione alleparti del giudizio di primo grado.La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione e laCorte, con ordinanza Cass. n. 29151/2017, cassava la sentenzacon rinvio al giudice a quo affinché provvedesse a disporrel’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.La contribuente riassumeva il giudizio dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania per ottenere lariforma della sentenza n. 11001/02/2014.Il giudizio veniva definito con sentenza n. 8534/13/2019,depositata il 12 novembre 2019, con la quale la Commissionetributaria regionale, sezione 13, rigettava l’appello.3.

– Avverso la sentenza n. 8534/2019 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 12 novembre2019 e non notificata, Rita Calderopoli propone ora ricorso percassazione, notificato il 26 giugno 2020, affidato a cinque motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.Con ordinanza Cass. n. 31436/2025 è stata dispostal'integrazione del contraddittorio nei confronti della Informatica eNumero registro generale 16839/2020Numero sezionale 4865/2026Numero di raccolta generale 20844/2026Data pubblicazione 19/06/2026Sviluppo s.n.c. di Palomba Luigi C., in persona del legalerappresentante pro tempore, e di Palomba Umberto.La ricorrente ha depositato delle note.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

– In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità delricorso.Secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., nel giudiziodi legittimità, qualora la Corte di cassazione abbia ordinatol’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., ildeposito del relativo atto oltre il termine di venti giorni dallascadenza del termine concesso comporta l’improcedibilità, rilevabiled’ufficio, del ricorso, restando irrilevante un deposito tardivodell’atto suddetto (Cass. n. 6554/2026; Cass. n. 15308/2020).La mancata o tardiva ottemperanza dell’ordine di rinnovazionedella notifica del ricorso o di quello di integrazione delcontraddittorio nel giudizio di legittimità, ovvero il tardivo depositodella prova della tempestiva ottemperanza, comportano ledeclaratorie, rispettivamente, di inammissibilità o di improcedibilitàdel ricorso (Cass. n. 13094/2012;

Cass. n. 26141/2013; Cass. n.9097/2019; Cass. n. 4846/2021).Nel caso di specie, la parte non ha provveduto a depositarel’atto di integrazione del contraddittorio notificato alle parti, chenon è stato rinvenuto né sul desk, né a seguito di ricercheeffettuate dalla cancelleria.2. – Il ricorso è dunque inammissibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 16839/2020Numero sezionale 4865/2026Numero di raccolta generale 20844/2026Data pubblicazione 19/06/2026Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 8.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionetributaria, il 10 giugno 2026.La PresidenteTania Hmeljak