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Ordinanza — n. 20741/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax commission decision for insufficient reasoning regarding agricultural buyer qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20741/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision to reject the Region's appeal against a land sale tax assessment. The Agency argued the buyer lacked agricultural status, but the Commission failed to logically connect this fact to its exclusion of the agricultural tax regime. The court ruled that the lower tribunal violated procedural rules by ignoring the buyer's proven agricultural qualifications without providing adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.c.; Art. 115 and 116 c.p.c.: A judgment is void if the court fails to provide a logical and adequate motivation connecting the evidence to the decision, particularly when ignoring relevant facts like the buyer's agricultural status.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax registration duty agricultural status public entity sale insufficient reasoning tax appeal procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente avanza censuraex art. 360, primo comma, n.
Art. 115 and 116 c.p.c.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinatodisposto dell'art. 132 n.
Art. 51 and 52 DPR n. 131/1986
20 del1999, ovvero in misura pari al prezzo effettivamente corrisposto, conesclusione di qualsiasi valutazione di congruità da parte dell’Ufficio ai sensidell’art. 51 DPR n.
Legge Regionale Puglia n. 20 del 1999
art. 2697 c.c
20del 1999 e dell’art. 2697 c.c.
art. 116 c.p
20 del 1999 e dell’art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 25509/2014
Cass. nn. 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006;conf.
Cass. n. 5586/2011
Cass. n. 17145/2006
Cass. n. 3126/2021
Cass. n. 3126/2021 in motiv.).2.3.
Cass. nn. 24434/2016
360, primo comma, numero 5),c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non giàdal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Cass. nn. 24434/2016, 14267/2006).2.4.
Cass. n. 14267/2006

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Testo completo

legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO-ricorrente-Numero registro generale 29355/2020Numero sezionale 4879/2026Numero di raccolta generale 20741/2026Data pubblicazione 18/06/2026controREGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocato GIANLUCA SELICATO giusta procura speciale in atti-controricorrente–avverso la sentenza n. 656/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIAREGIONALE della PUGLIA, depositata il 4/03/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’11/6/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLADELL'ORFANOAgenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CommissioneTributaria Regionale della Puglia aveva accolto l’appello della RegionePuglia avverso la sentenza n. 57/2013 della Commissione TributariaProvinciale di Taranto, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso diaccertamento in rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativa adun atto di compravendita di un terreno in agro di Ginosa Marina (ricadentein diverse tipologie urbanistiche, ma che al momento del pagamento delprezzo aveva destinazione agricola) tra la Regione Puglia e VincenzoMiccoli.La Regione resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente avanza censuraex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 51 e 52DPR n. 131/1986, degli artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale Puglia n. 20del 1999 e dell’art. 2697 c.c. e lamenta che la Commissione TributariaRegionale abbia erroneamente affermato che la base imponibile su cuicalcolare l’imposta di registro dovesse essere determinata in base alledisposizioni degli artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale Puglia n. 20 del1999, ovvero in misura pari al prezzo effettivamente corrisposto, conesclusione di qualsiasi valutazione di congruità da parte dell’Ufficio ai sensidell’art. 51 DPR n. 131/1986, atteso che il contribuente Vincenzo MiccoliNumero registro generale 29355/2020Numero sezionale 4879/2026Numero di raccolta generale 20741/2026Data pubblicazione 18/06/2026non era in possesso dei requisiti previsti dalla legge a tale scopo (possessodell’unità produttiva oggetto della cessione a far data dal 23.6.1976;qualifica di coltivatore diretto della terra ai sensi dell’art. 16 L. n.230/1950).1.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente avanzacensura ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 51e 52 DPR n. 131/1986, degli artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale Puglian. 20 del 1999 e dell’art. 116 c.p.c. e lamenta che la CommissioneTributaria Regionale avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità dell’art.52 cit., che consente la rideterminazione del valore dell’atto ditrasferimento, sebbene dall’atto di compravendita non fosse dato evincerela qualifica di coltivatore diretto del contribuente.1.3.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente avanza censuraex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 51 e 52DPR n. 131/1986, degli artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale Puglia n. 20del 1999 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e lamenta che la CommissioneTributaria Regionale sarebbe parimenti incorsa in error in procedendoavendo respinto l’appello sul presupposto che fosse stata fornita la provadella qualifica di coltivatore diretto del contribuente, senza formare ilproprio convincimento sulla base delle prove fornite dalle parti, avendo ilricorrente in primo grado affermato di essere mero possessore del terrenosenza produrre alcuna documentazione attestante la qualifica di coltivatorediretto.2.1.

Sulla scorta di quanto già affermato da questa Corte in fattispecieidentica alla presente, avente ad oggetto l’impugnazione del medesimo22071/2022), ed applicando i principi di diritto che il Collegio condivideappieno, vanno accolti il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, dariqualificare ex art. 360 n. 5 c.p.c., secondo l'effettivo contenuto deglistessi (cfr. Cass. nn. 4036/2014, 25044/2013), relativamente al viziomotivazionale della sentenza impugnata in merito alla prova del requisitodella qualifica di coltivatore diretto e di assegnatario del contribuente, conassorbimento del rimanente motivo.Numero registro generale 29355/2020Numero sezionale 4879/2026Numero di raccolta generale 20741/2026Data pubblicazione 18/06/20262.2.

Affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinatodisposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede alGiudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte leprove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, madi fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero lacarenza di esse (cfr. Cass. nn. 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006;conf. Cass. n. 3126/2021 in motiv.).2.3. In quest'ottica, in tema di valutazione delle risultanze probatoriein base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.

è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, neilimiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, numero 5),c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non giàdal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Cass. nn. 24434/2016, 14267/2006).2.4. Nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale haritenuto «l’esclusione dal regime dettato dagli artt. 51 e 52 del dpr n.131/1986 per gli atti stipulati tra l’Ente Pubblico e i privati coltivatoriassegnatari dei poderi di riforma fondiaria» con riguardo a «gli atti dicompravendita aventi ad oggetto beni della stessa natura di quelliacquistati dall’appellante ex ERSAP».2.5.

Dalla lettura della sentenza, a fronte delle specifiche affermazioniriportate nella sentenza di prime cure (ritualmente trascritta in parte quanel ricorso), secondo cui «... non vi è prova che attesti la qualifica dicoltivatore diretto nella persona dell’acquirente che invece è palesementeimprenditore agricolo, come emerge da visura camerale storica e perquesto non ammissibile al generico beneficio sulla legislazione agricola...»,la Commissione Tributaria Regionale risulta aver tuttavia formato il proprioconvincimento, riformando la sentenza di primo grado, senza in alcunmodo confrontarsi con la suddetta ratio decidendi della sentenza appellata,né dare conto del materiale probatorio, messo a disposizione dalle parti,sulla base del quale sarebbero state giudicato erronee le conclusioni delGiudice di prime cure al riguardo.Numero registro generale 29355/2020Numero sezionale 4879/2026Numero di raccolta generale 20741/2026Data pubblicazione 18/06/20263.

La sentenza, in relazione al secondo e terzo motivo, assorbito ilprimo motivo, va dunque cassata con rinvio, anche per le spese, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, affinché provveda a valutare nuovamente il meritodell'accertamento impugnato, sanando il vizio motivazionale evidenziato,ferma restando ovviamente la piena libertà del giudice del rinvio nellavalutazione delle prove offerte. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito ilprimo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cuidemanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.6.2026.Il PresidenteUgo Candia