Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20729/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's ottemperance suit against municipality not originally sued, ruling judgment binds the tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20729/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the lower tribunal's rejection of the ottemperance suit filed against the municipality, which had not participated in the prior tax proceedings. The taxpayer argued that the final judgment against the tax collection agent legally binds the municipality as the original creditor. The court ruled that the binding force of the judgment extends to the tax authority regardless of its absence, ordering the lower court to retry the case with a different composition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2909 c.c.; Art. 52, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 446/1997: The binding force of a judgment rendered against the tax collection agent extends to the tax authority, even if the authority did not participate in the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial res judicata tax collection agent ottemperance suit tax authority liability municipal debt tax proceedings legal binding force

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 c.c.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art.
Art. 52, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 446 del 1997
MAZAL GLOBAL SOLUTION s.r.l., concessionaria unica perl’accertamento, la riscossione ed il contezioso del Comune di Foggia ai sensidell’art. 52 del d.lgs n.
Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
446 del 1997in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 6, I paragrafo, della CEDU
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 6, I paragrafo, della CEDU e dell’art.
Art. 111, comma 2, Cost.
6, I paragrafo, della CEDU e dell’art. 111, comma 2,Cost., nonché dell’art.
Art. 1 1, Primo prot. Aggiuntivo alla CEDU
111, comma 2,Cost., nonché dell’art. 1 1, Primo prot. Aggiuntivo alla CEDU, in relazioneall’art.
art. 2909 c.c
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazionedell’art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 31476/19
Come già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 31476/19) «il giudicatoformatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega in ogni casoeffetti anche nei confronti dell'ente impositore.
Cass. n. 14566/21
Così, anche Cass. n. 14566/21, nonché, inanalogo giudizio di ottemperanza, Cass.
Cass. n. 33407/2023

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

derica CAROPRESE- ricorrente -controComune di Foggia, in persona del Sindaco pro-tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia di I Grado di Foggia n.1471/2023 del 25.09.2023, depositata il 21.11.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere Manuela Cavallo.Numero registro generale 25500/2023Numero sezionale 4134/2026Numero di raccolta generale 20729/2026Data pubblicazione 18/06/20261. MAZAL GLOBAL SOLUTION s.r.l., concessionaria unica perl’accertamento, la riscossione ed il contezioso del Comune di Foggia ai sensidell’art. 52 del d.lgs n. 446 del 1997, notificava a Francesco DI GEMMAl’avviso di accertamento n. 15303181 per ICI (Imposta Comunale sugliImmobili) per l’anno 2010.2.

Il contribuente proponeva ricorso avverso il citato avviso davanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Foggia, che, con sentenza n.446/04/2022 del 20/06/2022 depositata l’08.07.2022, dava ragione alricorrente, annullando l’atto impositivo e condannando la concessionaria alpagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore dell’Avv. StasiCristiano.3. Intervenuto il fallimento della MAZAL GLOBAL SOLUTIONS s.r.l.,l’avv. Stasi, con atto di messa in mora, chiedeva di procedere al pagamentodelle somme per spese ed onorari liquidate in suo favore con la sentenza dicui sopra.4.

A fronte dell’inerzia del Comune, il ricorrente proponeva ricorso perottemperanza agli obblighi scaturenti dalla sentenza 446/04/2022 davantialla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Foggia.5. L’ente si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza dilegittimazione passiva in quanto non era stato parte nel processo,celebratosi contro la solo concessionaria MAZAL GLOBAL SOLUTION.6. La Corte di Giustizia Tributaria rigettava il ricorso, osservando che«Il giudizio di ottemperanza non può essere esperito nei confronti dell’entenon convenuto nei propedeutici gradi di giudizio.

Non può affermarsi,pertanto, l’effetto del giudicato nei confronti del Comune di Foggia che nonè stato parte del giudizio conclusosi con la sentenza di cui è stata chiestaNumero registro generale 25500/2023Numero sezionale 4134/2026Numero di raccolta generale 20729/2026Data pubblicazione 18/06/2026l'ottemperanza. Il Comune di Foggia non può rispondere della lite nonavendo partecipato al giudizio».7. Avverso l’appena citata pronuncia propone ricorso per cassazionel’avv. Cristiano Stasi, affidando le proprie doglianze a due motivi.8. Il Comune di Foggia è rimasto intimato.9.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del 14.05.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 52, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 446 del 1997in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.Lamenta, in particolare, che le conclusioni del giudice di primo gradoconfliggono con l’essenza del «rapporto “concessorio” che regola i rapportitra ente locale (in questo caso il Comune di Foggia) e la concessionariaunica del medesimo Comune (la MAZAL GLOBAL SOLUTIONS srl)».

Osserva,infatti, che «la MAZAL GLOBAL SOLUTIONS srl ha emesso l’avviso diaccertamento per ICI anno 2010 sulla base di apposito regolamentocomunale che l’ha individuata quale soggetto unico addetto al servizio diriscossione e accertamento di tutti i tributi in nome e per conto del Comunedi Foggia. Ai sensi dell’art. 2909 codice civile, la sentenza passata ingiudicato ha effetti nei confronti delle parti, dei loro eredi ed anche dei loro“aventi causa”… L’Agente della riscossione (concessionario) è un merosostituito sostanziale e processuale dell’ente locale (in questo caso ilComune di Foggia), esso agisce in nome e per conto dell’Ente Impositorespendendo pubblicamente il nome dell’Ente Impositore e traendo il suopotere accertativo e di riscossione direttamente dall’Ente Impositore (cfr.artt. 52 e 53 D.Lgs 446/1997).

Da questo deriva necessariamenteNumero registro generale 25500/2023Numero sezionale 4134/2026Numero di raccolta generale 20729/2026Data pubblicazione 18/06/2026l’operatività nei confronti dell’Ente impositore (in questo caso il Comune diconcessionario-agente della riscossione e dell’accertamento». Evidenzia, inproposito, l’illogicità della conclusione opposta: «Ragionare diversamentesignificherebbe (come lucidamente evidenziato da questa ecc.ma Corte diCassazione): “ … concludere che l'ente impositore possa fare proprio l'esitofavorevole della lite e considerare inter alios - e inopponibile - quellosfavorevole, sia perché in quest'ultimo caso il contribuente non trarrebbealcun concreto beneficio dalla decisione resa (dato che l'ente potrebbesempre reiterare gli atti anche in caso di riconosciuta insussistenza dellapretesa tributaria), sia - e soprattutto - perché si determinerebbe unasituazione in cui l'ente impositore non avrebbe mai un effettivo interesse apartecipare alla lite a seguito di denuntiatio, posto che l'esito favorevoleall'agente della riscossione gli gioverebbe mentre quello sfavorevole glisarebbe inopponibile (vedi Cass. n. 16425/2019, in motivazione)».2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 6, I paragrafo, della CEDU e dell’art. 111, comma 2,Cost., nonché dell’art. 1 1, Primo prot. Aggiuntivo alla CEDU, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Osserva, in proposito, che la conclusione della C.T.P. si pone incontrasto con il diritto di un processo equo e giusto, consentendo all’ente dieludere l’applicazione di una sentenza in quanto avvalsosi di un soggettoprivato per operare, in violazione dei principi fondamentali della Cartafondamentale, della normativa unionale e dell’effettività delle decisionigiudiziarie.3.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quantoconnessi, sono fondati.Numero registro generale 25500/2023Numero sezionale 4134/2026Numero di raccolta generale 20729/2026Data pubblicazione 18/06/20263.1. Come già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 31476/19) «il giudicatoformatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega in ogni casoeffetti anche nei confronti dell'ente impositore. Durante l'attività diriscossione l'ente impositore conserva la propria qualità di creditore, ma lalegge sancisce una scissione fra la titolarità del credito e la legittimazioneall'esercizio delle azioni e delle tutele correlate alle situazioni giuridichesoggettive nascenti dal rapporto di imposta, spettando queste ultimeall'agente della riscossione…».

Così, anche Cass. n. 14566/21, nonché, inanalogo giudizio di ottemperanza, Cass. n. 33407/2023: «…le pronunce resenei giudizi instaurati contro l'agente della riscossione spiegano effetti anchenei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla suapartecipazione al processo, la quale deve essere certamente sollecitatadall'agente a norma dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, ma non costituiscerequisito per l'opponibilità delle statuizioni. Diversamente opinando, perconsiderare inutiliter data la sentenza resa senza la partecipazione algiudizio dell'ente impositore, occorrerebbe ipotizzare un litisconsorzionecessario tra quest'ultimo e l'agente della riscossione, ma ciò si porrebbein contrasto con la giurisprudenza di legittimità, a cui si intende darecontinuità, secondo cui l'azione può essere svolta dal contribuenteindifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario esenza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario,essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, lafacoltà di chiamare in causa l'ente creditore».4.

In conclusione, il ricorso deve trovare accoglimento.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio dellacontroversia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia, indiversa composizione.Numero registro generale 25500/2023Numero sezionale 4134/2026Numero di raccolta generale 20729/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata cassa la sentenzaimpugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Foggia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovoe motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo