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Ordinanza — n. 20496/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to withdrawal and lack of interest in merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20496/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer withdrew the appeal and requested the case's termination. Although the taxpayer claimed adherence to the 'rottamazione' scheme, the court found no proof linking the scheme to the specific tax assessments in dispute. Consequently, the court ruled that the withdrawal created a lack of interest in a merits decision, necessitating the case's closure under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 1, commi 231 e ss. della legge n. 197/2022: When a taxpayer withdraws a tax appeal, the court must extinguish the proceedings if the withdrawal eliminates the interest in a merits ruling, even if the withdrawal is based on a specific tax relief scheme.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal lack of interest in merits rottamazione scheme extinguishment of proceedings tax assessment extinction ammortamento fiscale sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 1, commi 231 e ss. della legge n. 197/2022
rottamazione quaterai sensi dell’art. 1, commi 231 e ss.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002
doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto allaproposizione del ricorso (Cass., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24083/2018
Cass. n. 34109/2022
Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429
Cass. 29/07/2014, n. 17187
34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187; Cass.
Cass. n. 20953/2022
17187; Cass. n. 20953/2022).4.
Cass., n. 31732/2018
n.115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto allaproposizione del ricorso (Cass., n. 31732/2018).
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Testo completo

e-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II Grado di Trento n.26/2022 depositata il 06/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere Gian Paolo Macagno.1. L’Agenzia delle Entrate, con avvisi di accertamento ritualmentenotificati, n. R48030200359/2007 per l’anno 2000, n. 48030200021/2008per l’anno 2001, n. 48030200034/2008 per l’anno 2002 e n.48030200038/2008 per l’anno 2003, riprendeva a tassazione ai fini IRPEG,IRAP ed IVA i costi e gli ammortamenti relativi ai fabbricati dedotti dallasocietà Marina S.r.l.2.

Avverso tali atti venivano proposti separati ricorsi dinanzi allaCommissione Tributaria di I grado di Trento che, previa riunione, consentenza n. 21/04/2009, depositata il 03/04/2009, li rigettava.Numero registro generale 17467/2022Numero sezionale 4952/2026Numero di raccolta generale 20496/2026Data pubblicazione 17/06/20263. L’appello proposto avanti alla Commissione Tributaria di II grado diTrento veniva quindi rigettato con sentenza n. 1/01/2013, depositata il02/01/2013.4. La contribuente proponeva quindi ricorso in Cassazione e questaCorte, con ordinanza n. 27668 del 03/07/2019, accoglieva il primo motivodi ricorso, dichiarava assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnatae rinviava, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, allaCommissione Tributaria di II Grado di Trento, in diversa composizione.5.

Riassunto il giudizio, la Commissione Tributaria di II grado di Trento,con sentenza n. 26/2022, depositata il 06/05/2022, rigettava le domandedella contribuente, compensando le spese del grado e quelle del giudizio dilegittimità.6. Avverso la predetta sentenza la società contribuente ha propostoricorso per cassazione sorretto da unico articolato motivo el’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata.7. Successivamente, la contribuente ha depositato memoria illustrativa,con la quale ha rappresentato di avere aderito alla c.d. rottamazione quaterai sensi dell’art. 1, commi 231 e ss. della legge n. 197/2022, producendo larelativa dichiarazione di adesione presentata all’Agenzia delle entrate –Riscossione; contestualmente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, perl’effetto, ha chiesto l’estinzione del giudizio e la dichiarazione di cessazionedella materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve rilevarsi che non vi è prova che le cartelleoggetto della domanda di rottamazione siano relative alla pretesa tributariadi cui agli avvisi di accertamento oggetto della presente controversia, sicchénon sussistono i presupposti per l’estinzione ai sensi della disciplinacondonistica e, tanto meno, per la dichiarazione di cessazione della materiadel contendere, la quale, peraltro, può essere pronunciata, nell’ipotesi diNumero registro generale 17467/2022Numero sezionale 4952/2026Numero di raccolta generale 20496/2026Data pubblicazione 17/06/2026definizione agevolata, solo in caso di pagamento integrale di quanto dovuto(cfr.

Cass. n. 24083/2018).2. Tuttavia, in mancanza di un collegamento univoco, pur non potendosiritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazionedelle cartelle, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse auna pronuncia di merito, in ragione dell’espressa rinuncia al ricorsomanifestata dal difensore munito di procura speciale (cfr. Cass. n.34109/2022).3. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art.390 cod. proc. civ., rilevandosi che, essendo rimasta intimata l’Agenzia delleentrate, non si pone questione di accettazione, che peraltro questa Corteha escluso essere necessaria, trattandosi di atto unilaterale recettizio erilevando l’accettazione solo ai fini delle spese (Cass., Sez.

U., 24/12/2019,n. 34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187; Cass. n. 20953/2022).4. Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attivitàdifensiva dell’Agenzia delle entrate.5. Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamentodel c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto allaproposizione del ricorso (Cass., n. 31732/2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.La PresidenteRoberta Crucitti