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Ordinanza — n. 20495/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal where taxpayer failed to prove bank transfers were non-taxable donations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20495/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Medaglio Flavio's appeal against the Italian Revenue Agency's tax assessment based on bank account movements. The taxpayer argued for a violation of tax law regarding the burden of proof, but the court held that the administrative authority met its initial burden by citing bank data. Consequently, the burden shifted to the taxpayer, who failed to provide specific, analytical proof that the transfers were non-taxable donations.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 1, lett. l) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Art. 32 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 600: When tax assessment relies on bank account movements, the burden of proof inverts, requiring the taxpayer to provide specific, analytical evidence that the transfers are not taxable income.

Parole chiave

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burden of proof inversion bank account movements taxable income assessment non-taxable donations Italian tax law specific analytical proof revenue agency authority dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 1, lett. l) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
TD3010100695/2021, attesa l’asseritamancanza di idonea documentazione sufficiente a comprovarele spese effettuate dal ricorrente con i bonifici ricevuti dalcontribuente, nonché l’asserita mancata indicazione dellacausale dei bonifici in oggetto, qualificava come redditi diversiex art. 67 d.P.R.
Art. 32 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 600
917, e dell’art. 32 d.P.R.
Art. 360, comma 4 c.p.c.
600,in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare Medagliacontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 2697 c.c
Con il secondo motivo si eccepisce, invece, l’omessoesame di fatti decisivi ai fini del giudizio, oggetto di discussionetra le parti, e violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31 gennaio 2024, n. 2928
(Cass. 31 gennaio 2024, n. 2928; v.
Cass. 7 settembre 2025, n. 24707
anche, tra lealtre, Cass. 7 settembre 2025, n. 24707; Cass.
Cass. 18 settembre 2024, n. 25043
Cass. 22 gennaio 2026, n. 1423
25043; Cass. 22 gennaio 2026, n. 1423)Corretta, pertanto, appare la valutazione operata dalla Corteterritoriale, avendo il giudice di merito rilevato che partecontribuente non aveva fornito adeguata giustificazione deiversamenti bancari in questione, per lo specifico anno d’imposta2016.2.2.
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Testo completo

peciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria – sez. n. 1 – n. 1212/2025 del 28aprile 2025;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.Valentino Lenoci;Numero registro generale 21192/2025Numero sezionale 3842/2026Numero di raccolta generale 20495/2026Data pubblicazione 17/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenzanotificava a Medaglio Flavio avviso di accertamento n.TD3010100695/2021, con il quale veniva accertato un maggiorreddito imponibile per l’anno d’imposta 2016, sulla base dellemovimentazioni bancarie del conto corrente a lui intestato, conconseguente rideterminazione dell’imposta IRPEF e relativeaddizionali, oltre sanzioni ed interessi.In particolare, l’Agenzia delle Entrate con il suddetto avviso diaccertamento n. TD3010100695/2021, attesa l’asseritamancanza di idonea documentazione sufficiente a comprovarele spese effettuate dal ricorrente con i bonifici ricevuti dalcontribuente, nonché l’asserita mancata indicazione dellacausale dei bonifici in oggetto, qualificava come redditi diversiex art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepitedal sig.

Medaglia Flavio delle quali aveva omesso ladichiarazione per l’anno di imposta 2016. Pertanto, con l’atto dequo, l’Ufficio con riferimento all’anno d’imposta 2016recuperava a tassazione l’importo di € 42.723,10 liquidando diconseguenza le imposte dovute, pari ad €17.041,20, oltresanzioni e interessi.2. Avverso l’avviso di accertamento in questione Medagliadi primo grado di Cosenza la quale, con sentenza n. 5073/2023,depositata il 10 ottobre 2023, lo rigettava, con compensazionedelle spese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Calabria – sez. n. 1, consentenza n. 1212/2025, pronunciata il 28 aprile 2025, rigettavaR.G.

N. 21192/2025 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21192/2025Numero sezionale 3842/2026Numero di raccolta generale 20495/2026Data pubblicazione 17/06/2026l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese dilite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneMedaglia Flavio, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 23ottobre 2025).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso5. Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, e dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.G.T. avrebbeerroneamente qualificato come “redditi diversi” mere somme didenaro provenienti da un familiare, in assenza di un qualsivogliarapporto sinallagmatico o di un obbligo giuridico acorrisponderle.1.2.

Con il secondo motivo si eccepisce, invece, l’omessoesame di fatti decisivi ai fini del giudizio, oggetto di discussionetra le parti, e violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.Osserva il ricorrente che la C.G.T. di secondo grado avevaapplicato in modo automatico la presunzione legale sullemovimentazioni bancarie, senza tenere conto di una serie difatti, e cioè il proprio stato di disoccupazione, la dichiarataR.G. N. 21192/2025 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21192/2025Numero sezionale 3842/2026Numero di raccolta generale 20495/2026Data pubblicazione 17/06/2026destinazione di parte delle somme per il pagamento delleimposte a carico del fratello residente all’estero, la mancanza dicontroprestazioni o obbligazioni contrattuali, la perfettatracciabilità delle somme ricevute.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è infondato.La C.G.T. di secondo grado, invero, ha ritenuto che, «a frontedella contestazione dell’Amministrazione finanziaria che avevarilevato l’ammontare (non proprio esiguo) delle somme ricevutecon bonifici caratterizzati da una regolare periodicità, senzaindicazione di qualsivoglia causale, parte contribuente, che nonha presentato la dichiarazione dei redditi, non ha assoltoall’onere che le incombeva, nemmeno, per fare un esempio, inordine ai redditi derivanti da un contratto di locazione».Trattasi di valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ela stessa C.G.T. ha evidenziato come il contribuente non avessedimostrato che le somme di cui è stato beneficiario fossero stateerogate a titolo di liberalità.Orbene, è principio ormai pacifico in giurisprudenza che «intema di accertamento delle imposte sui redditi, qualoral'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi suverifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R.n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti daiconti predetti, mentre si determina un'inversione dell'oneredella prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrareche gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria nonsono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, unaR.G.

N. 21192/2025 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21192/2025Numero sezionale 3842/2026Numero di raccolta generale 20495/2026Data pubblicazione 17/06/2026prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica dellariferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrarecome ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fattiimponibili». (Cass. 31 gennaio 2024, n. 2928; v. anche, tra lealtre, Cass. 7 settembre 2025, n. 24707; Cass. 18 settembre2024, n. 25043; Cass. 22 gennaio 2026, n. 1423)Corretta, pertanto, appare la valutazione operata dalla Corteterritoriale, avendo il giudice di merito rilevato che partecontribuente non aveva fornito adeguata giustificazione deiversamenti bancari in questione, per lo specifico anno d’imposta2016.2.2.

Il secondo motivo è invece inammissibile.Il ricorrente censura l’omesso esame di fatti ritenuti decisivi aifini del giudizio. La sentenza impugnata, tuttavia, haconfermato la sentenza di primo grado, ragion per cui il motivode quo, riferito all’ipotesi di cui al n.

5) del comma 1 dell’art.360 c.p.c., è inammissibile ai sensi del comma 4 dello stessoart. 360 c.p.c.3. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare Medagliacontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.R.G. N. 21192/2025 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21192/2025Numero sezionale 3842/2026Numero di raccolta generale 20495/2026Data pubblicazione 17/06/2026Condanna Medaglia Flavio alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Dichiara Medaglia Flavio tenuto al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott.

Roberta Crucitti)R.G. N. 21192/2025 6Cons. est. Valentino Lenoci