Decreto — n. 20442/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAUnipersonale in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoSimone Tablo' unitamente all’avvocato Alessandro Cardosi-ricorrente-controCipiccia Luigi, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Rosati-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbrian.46/2023 depositata il 16/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 20442/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Testo completo
Unipersonale in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoSimone Tablo' unitamente all’avvocato Alessandro Cardosi-ricorrente-controCipiccia Luigi, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Rosati-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbrian.46/2023 depositata il 16/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 15197/2023Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 20442/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi