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Decreto — n. 20390/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20390/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20390/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controZangari Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Agnello-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n.2724/2025 depositata il 17/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20390/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario anticipi delle spese ripetibili modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controZangari Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Agnello-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n.2724/2025 depositata il 17/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 236/2026Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 20390/2026Data pubblicazione 17/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli