Decreto — n. 20377/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bacchi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, rappresentato e difeso dall'avvocato AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Perugia-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Umbrian.158/2025 depositata il 10/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20377/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bacchi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, rappresentato e difeso dall'avvocato AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Perugia-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Umbrian.158/2025 depositata il 10/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2115/2026Numero sezionale 1658/2026Numero di raccolta generale 20377/2026Data pubblicazione 17/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Andreina Giudicepietro