Decreto — n. 20375/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcato Claudia Gamboni-ricorrente-controSorit Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato Gianluca Spigolon-controricorrente-nonché controComune Di Cattolica in persona del Sindaco pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza della Corte Di Giustizia Tributaria I Grado di Riminin.209/2025 depositata il 20/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 20375/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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cato Claudia Gamboni-ricorrente-controSorit Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato Gianluca Spigolon-controricorrente-nonché controComune Di Cattolica in persona del Sindaco pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza della Corte Di Giustizia Tributaria I Grado di Riminin.209/2025 depositata il 20/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 24242/2025Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 20375/2026Data pubblicazione 17/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovutiCosì deciso in Roma, il 16/06/2026Antonella Dell'Orfano