Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case termination. The appellant, represented by the General State Attorney, challenged a second-instance tax court ruling against the Revenue Agency but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the case and order the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for termination within forty days results in the automatic extinction of the cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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vvocato Salvatore LoGiudice-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Agrigento in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.3938/2025 depositata il 29/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 881/2026Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 20370/2026Data pubblicazione 17/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Andreina Giudicepietro