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Decreto — n. 20334/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20334/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20334/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Carmelo Fabrizio-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta, rappresentatoe difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Caltanissettan.2549/2017 depositata il 03/07/2017.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolarestruttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non èapplicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza chela morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazionedel giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale partel'ingresso nel processo. (Cass. 1757/2016);Numero registro generale 4126/2018Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 20334/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20334/2026 — snciv · Corte di Cassazione: di Caltanissettan.2549/2017 depositata il 03/07/2017.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolarestruttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non èapplicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza chela morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazionedel giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale partel'ingresso nel processo. (Cass. 1757/2016);Numero registro generale 4126/2018Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 20334/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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rinuncia all'eredità successione legittima legittimazione attiva degli eredi procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia disposizione a causa di morte revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
di Caltanissettan.2549/2017 depositata il 03/07/2017.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod.proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Carmelo Fabrizio-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta, rappresentatoe difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Caltanissettan.2549/2017 depositata il 03/07/2017.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolarestruttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non èapplicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza chela morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazionedel giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale partel'ingresso nel processo. (Cass. 1757/2016);Numero registro generale 4126/2018Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 20334/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Andreina Giudicepietro