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Ordinanza — n. 20326/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to full payment under simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20326/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer fully paid the assessed amounts. The taxpayer had previously lost at lower administrative levels regarding a lack of prior adversarial proceedings, but the tax authority later settled the debt. The court ruled that the full payment triggered the simplified settlement procedure, terminating the litigation without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When a taxpayer fully pays the tax debt without requesting a specific treatment, the judicial proceeding is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified settlement procedure full payment effect tax litigation termination administrative tax debt

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Deve essere dichiarazione l’estinzione del giudizio, perintervenuta a definizione agevolata ex art. 6 d.l.

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Testo completo

rappresentante pro-tempore, consede in Sarego (VI), Monticello Di Fara, via Attilio Pompele n.15, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ciccotti in virtù diprocura speciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delVeneto – sez. n. 10 – n. 7/2018, depositata il 3 gennaio 2018;Numero registro generale 20170/2018Numero sezionale 3384/2026Numero di raccolta generale 20326/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 21 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.Valentino Lenoci;1.

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Vicenza notificava alla BA.BI.Immobiliare s.r.l. (successivamente divenuta BA.BI. IndustriaConciaria s.r.l.) avviso di accertamento n.T6503ME00898/2014, con il quale recuperava a tassazione neiconfronti della suddetta società, per l’anno d’imposta 2010: a)€ 214.613,25 quali elementi positivi di reddito (relativi arimanenze di magazzino); b) € 13.125,00 quali quote diammortamento indeducibili (relative a macchinari, oggetto difattura “simulata”).Conseguentemente, l’Ufficio rideterminava le imposte dovute,accertando una maggiore IRES per € 62.504,00, una maggioreIRAP per € 8.865,00 ed una maggiore IVA per € 43.000,00.2.

Avverso tale avviso di accertamento la società contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Vicenza la quale, con sentenza della sez. n. 1 n.177/2016, depositata il 18 febbraio 2016, lo accoglieva,ritenendo fondata la questione pregiudiziale riguardantel’assenza di contraddittorio preventivo (per non avere l’Ufficioesaminato le osservazioni formulate al P.V.C.), e compensandole spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Veneto – sez. n. 10, consentenza n. 7/2018, pronunciata il 22 novembre 2017 edepositata in segreteria il 3 gennaio 2018, accoglieva l’appello,R.G.

N. 20170/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 20170/2018Numero sezionale 3384/2026Numero di raccolta generale 20326/2026Data pubblicazione 17/06/2026rigettando il ricorso originario della società e condannando lasocietà alla rifusione delle spese di lite.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laBA.BI. Industria Conciaria s.r.l, sulla base di tre motivi (ricorsonotificato il 5 luglio 2018).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 9 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve essere dichiarazione l’estinzione del giudizio, perintervenuta a definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.La ricorrente ha documentato i pagamenti effettuati inmaniera integrale, e non vi è stata istanza di trattazione dellaparte interessata ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 cit.Le spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, 21 aprile 2026.Il Presidente(Dott. Andreina Giudicepietro)R.G.

N. 20170/2018 3Cons. est. Valentino Lenoci