Decreto — n. 20313/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IArappresentato e difesodall'avvocato Giuseppina dell'Aquila-ricorrente-Agenzia delle Entrate di Roma 1 in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazion.2381/2019 depositata il 16/04/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20313/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rappresentato e difesodall'avvocato Giuseppina dell'Aquila-ricorrente-Agenzia delle Entrate di Roma 1 in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazion.2381/2019 depositata il 16/04/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 35529/2019Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 20313/2026Data pubblicazione 17/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli