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Ordinanza — n. 20265/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to party's withdrawal of lawsuit and settlement agreement reached.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20265/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the litigation extinguished after the appellant formally withdrew the cassation appeal, citing a prior settlement agreement. The appellant argued for the application of external res judicata and specific tax law provisions, but these arguments were rendered moot by the withdrawal. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the substantive legal merits or allocating costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A party's declaration of withdrawal extinguishes the proceedings, precluding the court from ruling on the admissibility or merits of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings settlement agreement cassation appeal tax dispute res judicata costs allocation

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Nemmeno sussistono i presupposti processuali per il versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso principale (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 2909 c.c.
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazionee falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 507 del 1993
Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, 21, comma7, e 49, commi 1 e 14, in relazione al parametro di cui all’art.
art. 2909 c.c
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazionee falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.12743; Cass.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
14782; Cass., 21 giugno 2016, n.12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.15980).4.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140;Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

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Testo completo

presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCarmine Bernardo-ricorrente-controComune Di Barano Di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, n. 208/2023, depositata il 09.01.2023;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.06.2026 dalConsigliere Manuela Cavallo.Numero registro generale 15146/2023Numero sezionale 4849/2026Numero di raccolta generale 20265/2026Data pubblicazione 16/06/20261. In data 14.10.2020 il Comune di Barano d’Ischia notificava allasocietà ricorrente l'avviso di pagamento n. 1461/2020, con il qualeprovvedeva a calcolare e richiedere la somma di euro 9.067,00 a titolo diTARI per l’anno 2020.2.

Avverso l’avviso la contribuente proposto ricorso innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, che lo rigettava.3. La società contribuente impugnava la decisione di prime cure davantialla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, che rigettaval’appello.4. Avverso la decisione di appello ha sporto ricorso per cassazione laRistorante Da Mario Di Ferrandino Agostino C. s.n.c., affidando le propriedoglianze a due motivi di ricorso.5. Il Comune di Barano è rimasto intimato.6. In data 30.03.2026, la società depositava rinuncia al ricorso, dandotutte le pendenze relative alla TARI.

Nell’atto di rinuncia la contribuentechiedeva la compensazione delle spese.7. È stata fissata la camera di consiglio del 09.06.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazionee falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., dolendosi della mancata considerazione, da parte delgiudice di secondo grado, dell’invocato giudicato esterno in relazione asentenze depositate già in primo grado (n. 14168/46/2015 della C.T.P. diNapoli; n. 21376/15 C.T.P. di Napoli; n. 2658 del 2016 della C.T.P. diNapoli; n. 6706 del 2017 della C.T.P. di Napoli; n. 3054/1/2018 della C.T.R.di Napoli e n. 7110/1/2022 della CGT della Campania).

Nell’ambito dellostesso motivo, la contribuente si duole, altresì, dell’esclusioneNumero registro generale 15146/2023Numero sezionale 4849/2026Numero di raccolta generale 20265/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’applicazione del precedente giudicato di cui alla sentenza della SupremaCorte di Cassazione n. 29539/2021 tra le stesse parti.2. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, 21, comma7, e 49, commi 1 e 14, in relazione al parametro di cui all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., dolendosi della mancata considerazione delledichiarazioni presentate dalla contribuente all’ente locale.3.

Va dichiarata l’estinzione del giudizio.3.1. Come anticipato, difatti, il difensore di parte ricorrente, munitodi procura speciale, ha depositato memoria denominata «Atto di rinuncia alricorso in cassazione» rappresentando che «In data 16.05.2025 le partisono addivenuti ad un accordo transattivo su tutte le annualità TARIpendenti, tra cui anche quella oggetto del presente ricorso», cosìdichiarando «Ai sensi dell’art. 390 c.p.c. di voler rinunciare, come in effettirinuncia, al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 15146/2023 concompensazione totale delle spese.».L’atto di parte va, pertanto, considerato alla stregua di una rinunciaal ricorso; e, del resto, la dichiarazione di parte è pur sempre significativadel venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia diinammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018,n. 31732;

Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.15980).4. Non ricorrono, ad ogni modo, i presupposti per regolare, tra le parti,le spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della parterimasta intimata.5. Nemmeno sussistono i presupposti processuali per il versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso principale (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensuNumero registro generale 15146/2023Numero sezionale 4849/2026Numero di raccolta generale 20265/2026Data pubblicazione 16/06/2026sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici dirigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09.06.2026.Il PresidenteLiberato Paolitto