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Ordinanza — n. 20259/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with procedural deposit requirements under Art. 369 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20259/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the failure to deposit an authentic copy of the contested first-instance decision. The applicant argued that the lower court's self-correction of its own ruling proved the tax authority's initial error, but the Court focused on the strict procedural requirement of Art. 369 c.p.c. The decision ruled that without the required document in the file, the appeal is procedurally barred regardless of the substantive merits. Consequently, the request for cassation was rejected as improcedibile.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The failure to deposit an authentic copy of the contested decision renders the appeal inadmissible unless the document is already available in the file without the party's request.

Parole chiave

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procedural inadmissibility authentic copy deposit Cassation appeal tax dispute Art. 369 c.p.c. spese di difesa detrazioni e rimborsi deduzione per autofinanziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
L’art. 369, primo comma, c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28781/2024
(cfr., ex multis, Cass. n. 28781/2024;
Cass. n. 25633/2024
Cass., Sez. Un., n. 22074/2023
n.25633/2024 e Cass., Sez. Un., n. 22074/2023, cui adde, anche conriferimento al ricorso incidentale, Cass.
Cass. n. 609/2026
22074/2023, cui adde, anche conriferimento al ricorso incidentale, Cass. n. 609/2026).2.3.
Sez. Un., n. 22074/2023
n.25633/2024 e Cass., Sez. Un., n. 22074/2023, cui adde, anche conriferimento al ricorso incidentale, Cass.
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Testo completo

one di procura speciale e nomina poste in calce alricorso, dall’avv. Emanuele Spata (SPT MNL 60H02 G224 N).- RICORRENTE –CONTROil MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (codice fiscale 801844 30587), inpersona del Ministro pro tempore.il TRIBUNALE DI PADOVA.- INTIMATI –Numero registro generale 9974/2022Numero sezionale 4636/2026Numero di raccolta generale 20259/2026Data pubblicazione 16/06/2026per la cassazione della sentenza n. 1326/6/2021 della Commissionetributaria regionale del Veneto, con dispositivo depositato in data 4novembre 2021.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 28 maggio 2026 dalConsigliere Ugo Candia.1.

La controversia riguarda la regolamentazione delle spese delprimo grado di giudizio, le quali venivano compensate dalla Corte diprima istanza in termini che si assumono essere stati confermati dalgiudice di appello.2. Nello specifico, l’istante asserisce che con l’impugnatasentenza, la Commissione tributaria regionale del Veneto riteneva che«la contribuente non abbia dimostrato in alcun modo la soccombenzavirtuale della controparte (Amministrazione Finanziaria) e rileva chela rinuncia operata da parte del Tribunale di Padova, di per sé,costituisca un atto di autotutela e non un riconoscimento di unerrore» (così a pagina n. 3 del ricorso).3.

Con ricorso notificato in data 4 aprile 2022 la contribuenteproponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo diimpugnazione, successivamente illustrata con memoria.4. Il Ministero della Giustizia ed il Tribunale di Padova restavanointimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unica censura il ricorrente ha dedotto, a mente dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92c.p.c., censurando la sentenza della Commissione regionale per averNumero registro generale 9974/2022Numero sezionale 4636/2026Numero di raccolta generale 20259/2026Data pubblicazione 16/06/2026illegittimamente confermato la compensazione delle spese di lite delprimo grado di giudizio e disposto essa stessa la compensazione perla fase di gravame.L’istante ha premesso che la vicenda traeva originedall’impugnazione di una cartella di pagamento per un pretesoinsufficiente versamento del contributo unificato relativo ad una causadi lavoro e che, a seguito della notifica del ricorso in primo grado, ilTribunale di Padova provvedeva in autotutela ad annullare la propriarichiesta, riconoscendo implicitamente la fondatezza delle ragionidella contribuente.Per tale via, la ricorrente ha dedotto che era di tutta evidenza chel’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, avvenuto dopol’instaurazione del contenzioso, costituiva la prova più lampante dellafondatezza ab origine della pretesa della contribuente e, diconseguenza, della soccombenza virtuale dell’Amministrazione,essendo stato il contributo versato di 118,50 € corrispondente aquello dovuto in relazione al valore della causa (pari a 19.305,67 €,somma oggetto della richiesta di pagamento), sicché l’erroredell’Amministrazione risulterebbe in re ipsa nell’annullamento delproprio operato e la decisione della Commissione regionale di nonconsiderare tale annullamento come il riconoscimento di un errorecostituirebbe valutazione manifestamente contraria alla logica ed aldiritto, che si traduce in una palese violazione di legge.2.

Il ricorso va dichiarato improcedibile.Risulta, infatti, dall’esame degli atti il solo deposito del dispositivodella sentenza impugnata (v. allegato A) non del relativo provvedimentoin copia autentica, laddove è stata prodotta due volte la pronuncia diNumero registro generale 9974/2022Numero sezionale 4636/2026Numero di raccolta generale 20259/2026Data pubblicazione 16/06/2026primo grado della Commissione tributaria provinciale di Padova n.295/3/2019 (v. documenti nn. 3 e 5 del fascicolo di parte).2.1. L’art. 369, primo comma, c.p.c. prevede che:

«il ricorso èdepositato, a pena di improcedibilità , nel termine di giorni ventidall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto».Il secondo comma di detta disposizione, al n. 2, stabilisce che«Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena diimprocedibilità […] copia autentica della sentenza o della decisioneimpugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranneche nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica deiprovvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2dell'articolo 362».2.2.

Secondo questa Corte, alla luce della suindicata previsionedell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., la mancanza produzione dellasentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso, a meno chedetto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dallacontroparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove talefascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attenderel'acquisizione, stante la sussistenza del suddetto onere imposto allaparte ricorrente ed espressamente sanzionato dall'art. 369, secondocomma, n. 2, c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 28781/2024;

Cass. n.25633/2024 e Cass., Sez. Un., n. 22074/2023, cui adde, anche conriferimento al ricorso incidentale, Cass. n. 609/2026).2.3. Alla stregua di tale principio, l’omesso deposito delprovvedimento impugnato e la mancata costituzione delle controparti, inuno all’assenza del fascicolo di merito, determina l’improcedibilità delricorso.Numero registro generale 9974/2022Numero sezionale 4636/2026Numero di raccolta generale 20259/2026Data pubblicazione 16/06/20263. Non vi è ragione di statuire sulle spese, stante l’assenza di attivitàdifensiva delle controparti.4.

Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cuiall’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilversamento da parte della ricorrente di una somma pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.MLa Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dellaricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto