Italian tax court dismisses appeal via extinction of proceedings due to parties' joint request for settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a joint request by both parties to terminate the dispute. The appellant sought cassation against a regional tribunal's decision upholding a tax assessment, while the tax authority resisted with a counter-appeal. The court ruled that the parties' agreement to settle removed the grounds for continued litigation, necessitating the dismissal of all pending appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: When parties jointly request extinction of proceedings due to cessation of the subject matter, the court must declare the case extinguished without remittal, and the unified contribution obligation does not apply if the appeal is withdrawn.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
fesa dall’Avvocato ALESSANDRO VOGLINO giustaprocura speciale in atti-ricorrente-controNumero registro generale 7074/2020Numero sezionale 4878/2026Numero di raccolta generale 20250/2026Data pubblicazione 16/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO-controricorrente–avverso la sentenza n. 4241/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIAREGIONALE del LAZIO, depositata il 12/7/2019;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott.
CARMELO CELENTANO, che ha chiestol’accoglimento del ricorso;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’11/6/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLADELL'ORFANOAprilia 2012 S.r.L. propone ricorso, affidato a sei motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso lapronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 28950/2016in accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente avversoavviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, sanzioni ed interessi,relativamente al valore di complesso immobiliare oggetto di atto dicompravendita, stipulato in data 12.4.2012 e registrato in data 23.4.2012,tra l’odierna ricorrente e Magazzini Generali di Aprilia CommercialeAgenzia delle entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.
Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata indata 29/5/2026, le parti hanno congiuntamente chiesto di dichiararel’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, concompensazione delle spese di lite, a seguito di annullamento in autotuteladell’atto impugnato.Numero registro generale 7074/2020Numero sezionale 4878/2026Numero di raccolta generale 20250/2026Data pubblicazione 16/06/20261.2. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per la cessazione dellamateria del contendere, con sentenza che opera alla stregua di cassazionesenza rinvio, in quanto il venir meno di ragioni di contrasto fra le partiimpone la rimozione delle sentenze emesse non più̀ attuali, perché ́inidoneea regolare il rapporto fra le parti (in tal senso Cass. nn. 6068/2022,9753/2017, 19533/2021).2.
Le spese di lite dell’intero giudizio vanno integralmente compensatein considerazione dell’intervenuta soluzione concordata.3. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributounificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso percassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a caricodel ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica aisoli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latosensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018,n. 19071;
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.6.2026.Il PresidenteUgo Candia