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Ordinanza — n. 20153/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20153/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20153/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dallaquale è rappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –controtempore,– intimata –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledella Campania – sez. n. 26 – n. 2181/2019, depositata il 12marzo 2019;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.Valentino Lenoci;Numero registro generale 26297/2019Numero sezionale 3834/2026Numero di raccolta generale 20153/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20153/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 26297/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26297/2019Numero sezionale 3834/2026Numero di raccolta generale 20153/2026Data pubblicazione 16/06/2026integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione diefficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto» (nello stessosenso, v. anche Cass. 31 luglio 2018, n. 20267; Cass. 12 luglio2017, n. 17202).3. Consegue il rigetto del ricorso.Nulla per le spese, essendo la contribuente rimasta intimata.Rilevato che risulta soccombente Amministrazione pubblicadifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Parole chiave

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lite in materia di contribuzioni pubbliche contributo alle spese d'amministrazione procedura straordinaria di fissazione dei contributi restituzione dei sussidi statali uguaglianza delle parti immunità parziale
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Testo completo

Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dallaquale è rappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –controtempore,– intimata –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledella Campania – sez. n. 26 – n. 2181/2019, depositata il 12marzo 2019;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.Valentino Lenoci;Numero registro generale 26297/2019Numero sezionale 3834/2026Numero di raccolta generale 20153/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

All’esito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Benevento notificava, in data 21dicembre 2015, alla Fidema s.r.l., avvisi di accertamento n.TFM030032134/2015 e n. TFM030302135/2015, con i qualirideterminava il reddito d’impresa ai fini IRES, IVA ed IRAPdella suddetta società per gli anni 2010 e 2011, quantificandole maggiori imposte dovute, sanzioni ed interessi.2. La società Fidema s.r.l. impugnava gli avvisi diaccertamento in questione dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Benevento la quale, con sentenza n. 360/2017,depositata il 6 aprile 2017, accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendonon rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l.27 luglio 2000, n. 212.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n. 26,con sentenza n. 2181/2019, pronunciata il 1° febbraio 2019, edepositata in segreteria il 12 marzo 2019, rigettava l’appello,compensando le spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 17 settembre 2019).La Fidema s.r.l. è rimasta intimata.5. Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONER.G.

N. 26297/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26297/2019Numero sezionale 3834/2026Numero di raccolta generale 20153/2026Data pubblicazione 16/06/20261. Con l’unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7,l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce che erroneamente la C.T.R. (e, prima ancora, laC.T.P.) aveva ritenuto non rispettato il termine dilatorio perl’emissione dell’avviso di accertamento di cui all’art. 12,comma 7, l. n. 212/2000, in quanto la società aveva ricevutol’atto il 21 dicembre 2015, e quindi oltre il termine di 60 gg.dal 22 ottobre 2015, giorno della notifica del processo verbaledi chiusura delle operazioni, a nulla rilevando, peraltro, che gliavvisi di accertamento erano stati emessi il 15 dicembre 2015(e quindi prima del decorso del termine suddetto), dovendosiche è il momento in cui l’atto medesimo acquista efficacia.2.

Il motivo è infondato.La giurisprudenza più recente di questa Corte è decisamenteorientata nel senso di ritenere rilevante, ai fini del rispetto deltermine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, ilmomento dell’emanazione dell’atto, perché, trattandosi di untermine a difesa, l’atto non può essere emesso prima deldecorso integrale del termine suddetto (da ultimo, Cass. 11giugno 2024, n. 16195: «in tema di accertamento, l'attoimpositivo sottoscritto dal funzionario dell'ufficio in dataanteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 7,della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, ancorchénotificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo,procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sueragioni quando l'atto impositivo deve essere ancora emanato,R.G.

N. 26297/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26297/2019Numero sezionale 3834/2026Numero di raccolta generale 20153/2026Data pubblicazione 16/06/2026integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione diefficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto» (nello stessosenso, v. anche Cass. 31 luglio 2018, n. 20267; Cass. 12 luglio2017, n. 17202).3. Consegue il rigetto del ricorso.Nulla per le spese, essendo la contribuente rimasta intimata.Rilevato che risulta soccombente Amministrazione pubblicadifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. Roberta Crucitti)R.G. N. 26297/2019 4Cons. est. Valentino Lenoci