Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20150/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20150/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20150/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

egale rappresentante pro-tempore,domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sonorappresentate e difese ex lege,– ricorrenti –controCANONACO LUIGI, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Ripoliin virtù di procura speciale allegata alla memoria dicostituzione di nuovo difensore del 4 maggio 2026,– controricorrente –Numero registro generale 33422/2019Numero sezionale 3836/2026Numero di raccolta generale 20150/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledella Calabria – sez. n. 4 – n. 1334/2019, depositata il 18 aprile2019;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.Valentino Lenoci;1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20150/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Canonaco Luigi impugnava le suddette cartelle dipagamento, con separati ricorsi, dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Cosenza la quale, previa riunione, consentenza n. 5804/2015, depositata il 3 novembre 2015, lirigettava, compensando le spese di lite.3. Interposto gravame da Canonaco Luigi, la CommissioneTributaria Regionale della Calabria – sez. n. 4, con sentenza n.R.G. N. 33422/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33422/2019Numero sezionale 3836/2026Numero di raccolta generale 20150/2026Data pubblicazione 16/06/20261334/2019, pronunciata il 26 luglio 2018, e depositata insegreteria il 18 aprile 2019, accoglieva l’appello, compensandole spese di lite.4.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

egale rappresentante pro-tempore,domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sonorappresentate e difese ex lege,– ricorrenti –controCANONACO LUIGI, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Ripoliin virtù di procura speciale allegata alla memoria dicostituzione di nuovo difensore del 4 maggio 2026,– controricorrente –Numero registro generale 33422/2019Numero sezionale 3836/2026Numero di raccolta generale 20150/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledella Calabria – sez. n. 4 – n. 1334/2019, depositata il 18 aprile2019;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.Valentino Lenoci;1.

L’Equitalia Sud s.p.a. notificava a Canonaco Luigi, nellaqualità di ex-socio coobbligato e solidalmente responsabiledella società C.R.EDIL s.n.c. di Russo Gianluca e CanonacoLuigi (società di persona estinta mediante scioglimento pervolontà dei soci in data 30 novembre 2009), le seguenti cartelledi pagamento:

a) n. 034-2013-0027804723, notificava in data11 settembre 2014, relativa ad IRAP ed IVA per gli annid’imposta 2006 e 2008, emessa a seguito di decadenza dallarateizzazione nei versamenti dovuti per controlli automatici,per omesso versamento della rata trimestrale n. 14, per l’annod’imposta 2006, e della rata n. 7, per l’anno d’imposta 2008;b) n. 034-2013-0019697547, notificata in data 7 ottobre 2024,relativa ad IRAP ed IVA per l’anno 2007, emessa anch’essa aseguito di decadenza dalla rateizzazione per omessoversamento della rata (trimestrale) n. 7.2.

Canonaco Luigi impugnava le suddette cartelle dipagamento, con separati ricorsi, dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Cosenza la quale, previa riunione, consentenza n. 5804/2015, depositata il 3 novembre 2015, lirigettava, compensando le spese di lite.3. Interposto gravame da Canonaco Luigi, la CommissioneTributaria Regionale della Calabria – sez. n. 4, con sentenza n.R.G. N. 33422/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33422/2019Numero sezionale 3836/2026Numero di raccolta generale 20150/2026Data pubblicazione 16/06/20261334/2019, pronunciata il 26 luglio 2018, e depositata insegreteria il 18 aprile 2019, accoglieva l’appello, compensandole spese di lite.4.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il29 ottobre 2019).Canonaco Luigi resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate el’Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepiscono violazione efalsa applicazione degli artt. 2291 e 2312 c.c., nonché dell’art.36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rilevano gli enti impositori che la C.T.R. aveva erroneamenteritenuto non responsabile il Canonaco per i debiti tributari dellasocietà, versandosi in ipotesi di società di persone (e quindi inuna fattispecie di responsabilità illimitata dei soci), ed essendoirrilevante la non retroattività della normativa di cui all’art. 28,comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175.2.

Il motivo è fondato.L’obbligazione tributaria è stata azionata nei confronti diCanonaco Luigi quale socio solidalmente responsabile delleobbligazioni sociali della società (estinta) C.R.EDIL. s.n.c. exart. 2312 c.c., che, al comma 2, prevede – proprio conR.G. N. 33422/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33422/2019Numero sezionale 3836/2026Numero di raccolta generale 20150/2026Data pubblicazione 16/06/2026riferimento alle società in nome collettivo – che «dallacancellazione della società i creditori sociali che non sono statisoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei socie, se il mancato pagamento è dipeso da cola dei liquidatori,anche nei confronti di questi».Da ultimo, Cass., SS.UU., 16 luglio 2025, n. 19750, haaffermato che:

«l'estinzione della società, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non comporta anchequella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto ditrasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbiamanifestato in modo inequivoco, anche attraverso uncomportamento concludente, la volontà di rimettere il debito,comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo nonabbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerneprofittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, lamancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, laquale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenutarinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto ingiudizio dall’ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intendaproseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere diallegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari perl'estinzione del credito».L’irrilevanza dell’intervenuta estinzione della società, ai finidella coobbligazione solidale del socio, è confermata dallagiurisprudenza di questa Corte (Cass. 7 aprile 2025, n. 9085;Cass. 30 ottobre 2024, n. 28056;

Cass. 24 giugno 2024, n.17404).Va rilevato, inoltre, che, contrariamente a quanto affermatonella sentenza impugnata, le cartelle di pagamento impugnateR.G. N. 33422/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 33422/2019Numero sezionale 3836/2026Numero di raccolta generale 20150/2026Data pubblicazione 16/06/2026sono state notificate a Canonaco Luigi, rispettivamente, l’11settembre 2014 ed il 7 ottobre 2014, mentre la cancellazionedella società dal registro delle imprese è avvenuta in data 30novembre 2009, e quindi tali notificazioni sono state effettuateentro il termine di cinque anni da detta cancellazione.3.

Consegue l’accoglimento del ricorso.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio,per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Calabria, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott.

Roberta Crucitti)R.G. N. 33422/2019 5Cons. est. Valentino Lenoci