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Decreto — n. 20087/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20087/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20087/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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entante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Mensitieri-ricorrente-controVetreria Vallati Giulio S.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Zurli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.3927/2025 depositata il 20/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 20087/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Zurli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.3927/2025 depositata il 20/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

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Testo completo

entante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Mensitieri-ricorrente-controVetreria Vallati Giulio S.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Zurli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.3927/2025 depositata il 20/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 1531/2026Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 20087/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi