Decreto — n. 20072/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAocato Guido Guerraunitamente all’avvocato Ugo Della Monica-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Salerno, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania sez.dist. diSalerno n.1282/2021 depositata il 10/02/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20072/2026 — snciv · Corte di Cassazione: della Campania sez.dist. diSalerno n.1282/2021 depositata il 10/02/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ocato Guido Guerraunitamente all’avvocato Ugo Della Monica-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Salerno, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania sez.dist. diSalerno n.1282/2021 depositata il 10/02/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22689/2021Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 20072/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli