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Decreto — n. 19924/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19924/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19924/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Stillitani unitamenteall’avvocato Giuseppe Cassarino-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa in persona dellegale rappresentante pro tempore, Riscossione Sicilia Spa in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Sicilia sez.dist. di Siracusan.2347/2020 depositata il 27/04/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1530/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 19924/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19924/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sicilia sez.dist. di Siracusan.2347/2020 depositata il 27/04/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1530/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 19924/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale condanna al pagamento pecuniario oltraggio alla corte spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Stillitani unitamenteall’avvocato Giuseppe Cassarino-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa in persona dellegale rappresentante pro tempore, Riscossione Sicilia Spa in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Sicilia sez.dist. di Siracusan.2347/2020 depositata il 27/04/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1530/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 19924/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli