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Decreto — n. 19920/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19920/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19920/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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esentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controAccardi Giancarlo Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato GiuseppeLiliano Muscara'-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia, sez.st. diCaltanissetta n.4518/2022 depositata il 16/05/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 19920/2026 — snciv · Corte di Cassazione: della Sicilia, sez.st. diCaltanissetta n.4518/2022 depositata il 16/05/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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compensazione dei crediti spese di esecuzione ripetibili anticipi delle spese azione creditoria rimborso delle spese
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Testo completo

esentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controAccardi Giancarlo Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato GiuseppeLiliano Muscara'-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia, sez.st. diCaltanissetta n.4518/2022 depositata il 16/05/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 18468/2022Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 19920/2026Data pubblicazione 15/06/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 13/06/2026.Il consigliere delegato