Decreto — n. 19875/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controd'Antonio Gaetano, rappresentato e difeso dall'avvocato GiuseppeSapienza-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sicilian.9948/2022 depositata il 24/11/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19875/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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sentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controd'Antonio Gaetano, rappresentato e difeso dall'avvocato GiuseppeSapienza-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sicilian.9948/2022 depositata il 24/11/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6308/2023Numero sezionale 1618/2026Numero di raccolta generale 19875/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 12/06/2026Rosanna Angarano