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Ordinanza — n. 19853/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax notice validity after partner's death, upholding successor notification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19853/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal filed by a partner of an extinct partnership against a tax recovery notice. The lower court upheld the notice's validity because it was served to the partner, who acted as a successor to the dissolved entity. The court ruled that serving the notice to a surviving partner after the company's cancellation is legally effective under established principles of succession.

Regesto Legislator

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Art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973; In tax recovery proceedings, a notice served to a surviving partner of an extinct partnership constitutes valid service against the successor entity.

Parole chiave

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tax recovery notice partnership extinction successor notification valid service cassation appeal ricupero d'imposta sottrazione dell'iva sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
– Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
– Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24793/2020
Cass. n. 9085/2025
Cass. n. 17404/2024
Cass. n. 17404/2024; Cass., n.
Cass. n. 31037/2017
Cass. n. 25487/2018
Cass. n. 23534/2019
n.25487/2018, Cass. n. 23534/2019).A nulla vale il richiamo operato dalla ricorrente a Cass.
Cass. n. 30736/2021
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Testo completo

persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 23561/2024Numero sezionale 4837/2026Numero di raccolta generale 19853/2026Data pubblicazione 15/06/2026– controricorrente –avverso la sentenza n. 2222/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, depositata il 2/4/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2026 dalconsigliere Luigi D’Alessandro.1. – Luisa Capparelli, socia accomandataria della Auriemma diCapparelli Luisa C.

S.a.s., cancellata dal registro delle imprese il 27dicembre 2007, impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Napoli una cartella di pagamento a lei notificata, facenteriferimento ad un prodromico atto di recupero di un credito Ivadell’anno 2016 indebitamente utilizzato in compensazione nell’anno2017 dalla società accollante GI.MAV. S.r.l. A fondamento del recuperol’Ufficio aveva dedotto che il credito utilizzato in compensazione erainesistente, sicché, ai sensi dell’art. 8 legge n. 212 del 2000, l’impostanon versata, compensata dall’accollante con crediti inesistenti, erarecuperabile in capo alla società accollata Auriemma di Capparelli Luisa C.

S.a.s.2. – Il Giudice di prime cure accolse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse ilgravame, evidenziando che il prodromico atto di recupero,regolarmente notificato alla socia quale successore della societàestinta, non era stato da lei impugnato, ciò che le precludeva di farvalere i vizi eccepiti nel ricorso originario, tutti relativi all’attopresupposto.Numero registro generale 23561/2024Numero sezionale 4837/2026Numero di raccolta generale 19853/2026Data pubblicazione 15/06/20264.

– Avverso tale ultima pronuncia Luisa Capparelli ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrateha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per «omessapronuncia su un punto decisivo della controversia», avendo la Corteregionale omesso di vagliare la circostanza dell’estinzione della societàverificatasi dieci anni prima della nascita del debito tributario, ciò da cuiconseguiva l’inesistenza giuridica dell’avviso di recupero giusta il dispostodell’art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973.3.

– Il motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi dellasentenza d’appello.Quest’ultima, lungi dal non considerare il fatto che la società di cui laCapparelli era stata socia era estinta dal 2007, ha ritenuto che lacircostanza fosse ininfluente giacché volta a far valere un vizio non piùdeducibile in sede di opposizione alla cartella siccome riferito all’atto direcupero presupposto, che non era stato mai impugnato.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 poiché la sentenza impugnata haritenuto validamente eseguita la notificazione dell’atto di recupero pressol’ex socia ed amministratrice Luisa Capparelli, quando invece trattavasi dinotificazione inesistente.4.

– Il motivo è infondato.È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello percui in tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani diuno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito dicancellazione dal registro delle imprese giacché – analogamente a quantoprevisto dall’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morteNumero registro generale 23561/2024Numero sezionale 4837/2026Numero di raccolta generale 19853/2026Data pubblicazione 15/06/2026del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamentenell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti deglieredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizzacon riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciòrealizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello direndere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamenteazionata nei confronti della società (Cass. n. 24793/2020; v. anche Cass.n. 9085/2025;

Cass. n. 17404/2024; Cass., n. 31037/2017; Cass. n.25487/2018, Cass. n. 23534/2019).A nulla vale il richiamo operato dalla ricorrente a Cass. n. 30736/2021giacché quella pronuncia ribadisce, a ben vedere, i medesimi principisopra esposti, ritenendo nulla la notificazione di una cartella, intestata aduna società estinta, eseguita al suo liquidatore presso la sede socialeanziché, come avrebbe dovuto essere in applicazione analogica del citatoart. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, ai soci quali successori delsoggetto venuto meno.La sentenza impugnata, nell’affermare che l’avviso di recupero,benché emesso a carico dell’estinta società, è stato regolarmentenotificato alla socia Luisa Capparelli, mediante consegna dell’atto a manidel marito, si è pienamente uniformata ai principi giurisprudenziali dianzienunciati e va perciò esente dalle critiche mossele.Solo nella parte finale del motivo la ricorrente sostiene che dall’esamedell’atto di recupero si evince che il medesimo è stato «inviato alla societàe non già ai soci».

Ma trattasi di una contestazione che, oltre a non esserein linea con il paradigma censorio, è smentita per tabulas, risultandochiaramente che l’atto di recupero, allegato al ricorso in ossequio alprincipio di specificità, pur intestato alla società, è stato notificato, comeCapparelli tramite consegna al di lei marito.Numero registro generale 23561/2024Numero sezionale 4837/2026Numero di raccolta generale 19853/2026Data pubblicazione 15/06/20265. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida