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Ordinanza Interlocutoria — n. 19818/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to lower court for review of missing evidence on fraud allegations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19818/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation remanded the case to the Regional Tax Court for a new hearing after finding the lower court failed to evaluate crucial evidence regarding the company's regular cash flow and financial records. The taxpayer argued that these facts disproved the tax authority's presumption of fraud, while the administration contended that the absence of employees and operational structure indicated non-existent transactions. The court ruled that the omission of this decisive evidence required a fresh examination to determine if the taxpayer met the required diligence standard.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; The court must examine all facts discussed between the parties, and a failure to evaluate decisive evidence constitutes a ground for remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian tax law omission of facts burden of proof tax fraud presumption remand for retrial diligence standard procedural error

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
– Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia,in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla questione, posta dalla contribuente,della deducibilità dei cd.
Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993
costi da reato ai fini delle imposte dirette edell’Irap ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993 comeintrodotto dall’art.
art. 112 c.p
4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia,in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla questione, posta dalla contribuente,della deducibilità dei cd.

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Testo completo

e difesa dall’avv. Marco Bigari– ricorrente –controNumero registro generale 12014/2023Numero sezionale 4858/2026Numero di raccolta generale 19818/2026Data pubblicazione 15/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1340/2022 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna, depositata il 17/11/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 giugno 2026dal consigliere Luigi D’Alessandro.Rilevato che1.

– La Royal Tel S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bologna, con distinti ricorsi, quattro avvisi diaccertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato, inrelazione agli anni d’imposta 2004 e 2005, maggiori imponibili ai finiIres, Irap e Iva, chiedendo il pagamento dei maggiori tributi dovuti eirrogando le relative sanzioni di legge. In particolare, l’Ufficio, oltre amuovere rilievi relativi all’indebita deduzione di costi sprovvisti deirequisiti di cui all’art. 109 Tuir, recuperava a tassazione costi relativiall’utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti, rilevanti sia aifini Iva ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 che ai fini Ires e Irap ex art.109 Tuir.2.

– Il Giudice di prime cure respinse i ricorsi, previa loro riunione.3. – La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,investita dell’appello della contribuente, accolse il gravame.4. – Questa Corte, dinanzi alla quale l’Agenzia proposeimpugnazione, cassò la sentenza di secondo grado e rinviò alla CTRdell’Emilia-Romagna in diversa composizione, ritenendo, inaccoglimento del primo motivo di ricorso, che quelli considerati dallaCTR non probanti (assenza di dipendenti, struttura operativa esigua edNumero registro generale 12014/2023Numero sezionale 4858/2026Numero di raccolta generale 19818/2026Data pubblicazione 15/06/2026inadatta con riferimento al volume d'affari e marginalità redditualemolto bassa) erano invece elementi indiziari rilevanti ai finidell’assolvimento, da parte dell’amministrazione finanziaria, dell’onereprobatorio in materia di fatture inerenti ad operazioni soggettivamenteinesistenti, sicché gravava sulla contribuente la prova contraria di averadoperato, per non essere coinvolta in un’operazione volta ad evaderel’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto allecircostanze del caso concreto.5.

– Il Giudice del rinvio, dinanzi al quale la causa fu riassunta,confermò la legittimità della pretesa impositiva e sanzionatoria, e cosìrigettò l’appello della contribuente, ritenendo che gli elementi emersiin giudizio consentissero di affermare, in linea con la posizionedell’Ufficio, l’inesistenza soggettiva delle operazioni controverse.6. – Avverso tale ultima pronuncia la Royal Tel S.r.l. in liquidazioneha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi eulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cuil’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Considerato che1.

– Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenzaimpugnata ha tralasciato di valutare tutta una serie di circostanze – ilregolare incasso dei corrispettivi relativi alle cessioni effettuate, l’esistenzadi una regolare contabilità, la presenza in atti di una relazione dellaGuardia di finanza da cui emergeva che la Royal Tel S.r.l. non era coinvoltanel sodalizio fraudolento ipotizzato – che erano state specificamentededotte dalla contribuente al fine di superare gli elementi presuntiviinvocati dall’amministrazione finanziaria a sostegno della pretesaimpositiva.Numero registro generale 12014/2023Numero sezionale 4858/2026Numero di raccolta generale 19818/2026Data pubblicazione 15/06/20262.

– Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia,in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla questione, posta dalla contribuente,della deducibilità dei cd. costi da reato ai fini delle imposte dirette edell’Irap ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993 comeintrodotto dall’art. 8 d.l. n. 16 del 2012.3. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14,comma 4-bis, legge n. 537 del 1993 come introdotto dall’art. 8 d.l. n. 16del 2012, poiché la sentenza impugnata non ha tenuto conto che i costi ele spese, anche se riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti, sonocomunque deducibili ai fini della imposte dirette e dell’Irap seeffettivamente sostenuti ed inerenti ad un’attività imprenditoriale lecita.4.

– La decisione dei motivi del ricorso e della memoria depositatarichiede l’esame del fascicolo d’ufficio relativo ai precedenti gradi digiudizio, non ancora pervenuto presso questa Corte. Si rende pertantonecessario un rinvio della trattazione della causa in attesa dell’acquisizionedegli atti in questione, cui provvederà la cancelleria. P.Q.MLa Corte ordina che, a cura della cancelleria, sia acquisito il fascicolod’ufficio relativo ai precedenti gradi di giudizio, e dispone il rinvio dellatrattazione della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida