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Ordinanza Interlocutoria — n. 19808/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding tax penalty validity when underlying tax assessment is annulled.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19808/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional tribunal's order to refund a tax penalty. The authority argued that the penalty was an independent act, but the court noted the lack of a final judgment annulling the underlying tax assessment. Consequently, the court decided to remand the case for public hearing to examine the specific effects of the annulment on the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 127, comma 2, lett. b) d.P.R. 917/1986: When the validity of a tax penalty depends on an underlying assessment that has been annulled, the court must examine the specific effects of that annulment on the penalty rather than assuming independence.

Parole chiave

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tax penalty validity annulment effects independent acts tax liability remand for hearing judicial finality tax authority appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha dedotto il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n.
Art. 127, comma 2, lett. b) d.P.R. 917/1986
Art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997
art. 370 c.p
art. 7 d.lgs. 472/1997
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono tali circostanze, dalmomento che l’atto di irrogazione delle sanzioni è autonomo rispettoall’atto impositivo e presuppone nuove valutazioni, quali, ad esempio,quelle indicate dall’art. 7 d.lgs.
art. 127 d.lgs.917/1986
art. 336 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23856/2025
La questione èstata affrontata con riguardo all’ipotesi in cui sia ancora pendente ilgiudizio di impugnazione dell’atto sanzionatorio (Cass. n. 23856/2025)ovvero a quella in cui quest’ultimo sia stato emesso dopo l’annullamento,sia pure con sentenza non definitiva, dell’atto impositivo (Cass.
Cass. n. 30357/2018
Cass. n. 7259/2017
Cass. n. 718/2017
Cass. n. 32187/2019
718/2017;Cass. n. 32187/2019;
Cass. n. 3736/2022
Cass. n. 3736/2022).La questione oggetto del presente giudizio coinvolge altresì i rapportitra procedimento per irrogazione delle sanzioni e procedimento diaccertamento del tributo ritenuti autonomi, quanto meno a determinatifini, in diverse pronunce di questa Corte (Cass.
Cass. n. 17529/2012
3736/2022).La questione oggetto del presente giudizio coinvolge altresì i rapportitra procedimento per irrogazione delle sanzioni e procedimento diaccertamento del tributo ritenuti autonomi, quanto meno a determinatifini, in diverse pronunce di questa Corte (Cass. n. 17529/2012; Cass.
Cass. n. 10778/2015
Cass. n. 20864/2020
n.10778/2015; Cass. n. 20864/2020; Cass.
Cass. n. 3973/2026
20864/2020; Cass. n. 3973/2026).Appare pertanto opportuna la trattazione del processo in pubblicaudienza.

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Testo completo

tata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controCOOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale Dr.Mario Cifiello, dichiaratosi presidente del consiglio di amministrazione,rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Livia Salvini e Giovanni Panzerada Empoli;-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna n. 1796/2019 depositata il 4/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere Giovanni Galasso.Numero registro generale 11240/2020Numero sezionale 3705/2026Numero di raccolta generale 19808/2026Data pubblicazione 15/06/2026Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con ricorsoalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, la Cooperativa EstenseS.c. impugnava il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate inordine alla domanda di rimborso di € 519.177,84 versati in adempimentodell’atto di contestazione n. TGBCO500032.

Si trattava, in particolare, delpagamento della sanzione irrogata alla società, in qualità di incorporantela Ginima S.r.l., relativa alla maggiore IRES dovuta per l’anno 2005 inconseguenza della rettifica dell’imponibile di cui la cooperativa rispondeva,a titolo di responsabilità diretta, ex art.127, comma 2°, lett.

b) d.P.R.917/1986.La sanzione era collegata agli accertamenti oggetto di tre attiimpositivi che erano stati annullati in due casi con sentenze definitive,mentre per una era pendente il ricorso per cassazione.La CTP accoglieva il ricorso, richiamando la giurisprudenza di questaCorte in merito alla caducazione degli atti dipendenti per effettodell’annullamento di quelli che ne costituiscono il presupposto (cd.invalidità caducante), disponendo il rimborso in favore della contribuente.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello che veniva soloparzialmente accolto.La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, infatti,osservava che l’annullamento degli atti che avevano dato origine allasanzione, determinava il venir meno della causa del pagamento, inconsiderazione della provvisoria esecutività delle sentenze del giudicetributario; tuttavia, il pagamento di somme superiori a 10.000 € puòessere condizionato alla prestazione di garanzia, sicché condannaval’Agenzia delle Entrate alla restituzione dell’importo di € 496.098, ponendoa carico della cooperativa l’onere di prestare idonea garanzia tramite“primario istituto assicurativo di credito”.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Numero registro generale 11240/2020Numero sezionale 3705/2026Numero di raccolta generale 19808/2026Data pubblicazione 15/06/2026Non ha resistito la contribuente che ha depositato una memoria oltre iltermine di cui all’art. 370 c.p.c. al solo fine di partecipare all’eventualediscussione.La Procura Generale ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1c.p.c. con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha dedotto il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n.

4) c.p.c. per violazione degli artt. 19, 21 e46, comma 2°, d.lgs. 546/1992. Ha rilevato che, nel caso di specie, l’attocon il quale è stata irrogata la sanzione non è mai stato impugnato, sicchéaccogliere la domanda di rimborso significherebbe rimettere in discussioneil contenuto di tale atto ormai definitivo. Neppure sarebbe ravvisabilel’ipotesi della cosiddetta invalidità caducante richiamata nella sentenza diprimo grado (in relazione alla pronuncia di questa Corte n. 7259/2017); intale ipotesi l’annullamento dell’atto a monte determinerebbe lacaducazione di quello, appartenente alla medesima serie procedimentale,che ne costituisce la conseguenza unica ed imprescindibile, nel senso chenon vi sono ulteriori valutazioni di interessi da compiere per la suaadozione.

Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono tali circostanze, dalmomento che l’atto di irrogazione delle sanzioni è autonomo rispettoall’atto impositivo e presuppone nuove valutazioni, quali, ad esempio,quelle indicate dall’art. 7 d.lgs. 472/1997.Ha osservato, altresì, che, nel caso di specie, erano stati emessi treestense incorporante la consolidata Ginima S.r.l. (n.THH081M03723/2010), quello ai fini IRAP ed IVA a carico della Coop.Estense, in qualità di incorporante la Ginima S.r.l. (n.THH031M03714/2010), e quello di secondo livello (n.TGB09C500270/2010) emesso nei confronti della Coop.

Estense in qualitàNumero registro generale 11240/2020Numero sezionale 3705/2026Numero di raccolta generale 19808/2026Data pubblicazione 15/06/2026di consolidante nonché di incorporante della consolidata Ginima S.r.l..L’unico giudizio ancora pendente innanzi alla Corte di cassazione relativo atale ultimo atto era stato definito ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018 conv. inl.136/2018, sicché neppure poteva ritenersi che vi fosse un giudicato diannullamento.Con il secondo motivo di ricorso ha denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n.

3) c.p.c. per violazione degli artt. 127, comma 2°, lett.b) d.P.R. 917/1986 e 1, comma 2°, d.lgs. 471/1997. L’Amministrazioneha dedotto che, alla luce delle responsabilità delineate dall’art. 127 d.lgs.917/1986, “l’atto di contestazione della sanzione in questione operal’accertamento di una responsabilità specifica della società consolidata, ciòche lo rende del tutto distinto ed autonomo rispetto all’avviso diaccertamento emesso in capo al consolidato” con la conseguenza che “levicende processuali interessanti quell’avviso di accertamento non possonospiegare alcun effetto sulla validità dell’atto di irrogazione di sanzioni dicui si discute […]”.La decisione della controversia impone l’esame degli effettidell’annullamento dell’atto impositivo sull’atto sanzionatorio qualoraquest’ultimo non sia stato autonomamente impugnato.

La questione èstata affrontata con riguardo all’ipotesi in cui sia ancora pendente ilgiudizio di impugnazione dell’atto sanzionatorio (Cass. n. 23856/2025)ovvero a quella in cui quest’ultimo sia stato emesso dopo l’annullamento,sia pure con sentenza non definitiva, dell’atto impositivo (Cass. n.30357/2018), mentre solo con un obiter dictum è stato affermato chel’atto sanzionatorio verrebbe meno, anche se non impugnato nei termini,per effetto dell’annullamento di quello impositivo (Cass. n. 7259/2017).In ordine alla questione – per certi versi affine - degli effettidell’annullamento dell’atto impositivo su quelli della riscossione,costituisce invece principio consolidato quello per il quale l'esito favorevoledel giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto impositivoNumero registro generale 11240/2020Numero sezionale 3705/2026Numero di raccolta generale 19808/2026Data pubblicazione 15/06/2026presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributarianecessariamente destinato a ripercuotersi sull'iscrizione a ruolo, che restapriva di titolo, e sulla cartella di pagamento, che viene a mancaredell'obbligazione: ciò anche qualora su tali atti dipendenti sia intervenuto,in senso sfavorevole al contribuente, il giudicato, travolto in virtùdell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 c.p.c. (Cass. n. 718/2017;Cass. n. 32187/2019;

Cass. n. 3736/2022).La questione oggetto del presente giudizio coinvolge altresì i rapportitra procedimento per irrogazione delle sanzioni e procedimento diaccertamento del tributo ritenuti autonomi, quanto meno a determinatifini, in diverse pronunce di questa Corte (Cass. n. 17529/2012; Cass. n.10778/2015; Cass. n. 20864/2020; Cass. n. 3973/2026).Appare pertanto opportuna la trattazione del processo in pubblicaudienza. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026 e, aseguito di riconvocazione, dell’11/6/2026.La PresidenteGiulia Iofrida