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Decreto — n. 19807/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19807/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19807/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 20776/2024Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 19807/2026Data pubblicazione 15/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 20776/2024 proposto da:CHORUS SOLAR CASARANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e MarioMartinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 7/1/2024depositata il 21 febbraio 2024.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19807/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 20776/2024 proposto da:CHORUS SOLAR CASARANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e MarioMartinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 7/1/2024depositata il 21 febbraio 2024.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario riduzione delle spese giudiziarie deducibilità delle spese arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
7/1/2024depositata il 21 febbraio 2024.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 20776/2024Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 19807/2026Data pubblicazione 15/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 20776/2024 proposto da:CHORUS SOLAR CASARANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e MarioMartinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 7/1/2024depositata il 21 febbraio 2024.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 11/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO