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Ordinanza — n. 19756/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court annuls appeal dismissal for lack of specific criticism, allowing full review of merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19756/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate decision dismissing the taxpayer's appeal due to a lack of specific criticism. The lower court rejected the appeal because the appellant merely repeated first-instance arguments regarding notification defects without addressing the first-instance judge's reasoning. The court held that in tax proceedings, an appeal is fully devolutive and allows a complete review of the case, meaning the appellant's reiteration of substantive objections satisfied the requirement for specific criticism.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 53 d.lgs. 31/1992 n. 546; In tax proceedings, the appeal is fully devolutive and allows a complete review of the case, so the appellant's reiteration of substantive objections satisfies the requirement for specific criticism.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specific criticism requirement fully devolutive appeal notification defects Cassazione annulla tassazione dell'IVA procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360,comma 1, n.
Art. 53 d.lgs. 31/1992 n. 546
Art. 112 c.p.c.
546, e dell’art. 112 cod.
art. 112 cod. proc. civ
546, e dell’art. 112 cod. proc. civ., evidenziando che, nelricorso in appello, erano state specificamente riproposte le eccezioni giàsvolte in primo grado, sicché alcuna valutazione di genericità o aspecificitàavrebbe potuto venire formulata dalla CTR.1.1.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30525 del 23/11/2018
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016
Sez. 5, Ordinanza n. 32838 del 19/12/2018
1200del 22/01/2016; Sez. 5, Ordinanza n. 32838 del 19/12/2018).Numero registro generale 11676/2021Numero sezionale 4579/2026Numero di raccolta generale 19756/2026Data pubblicazione 14/06/20264.2.
Sez. 1, 14/09/2023, n. 26507
Gli altri due motivi vanno ritenuti assorbiti, in quanto relativi aquestioni che andranno, necessariamente, riesaminate in sede di rinvio(Sez. 1, 14/09/2023, n. 26507, Rv.
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Testo completo

ata e difesa dall’avvocato Antonio Maiorana;- ricorrente -controCaruano Alessia;- intimata -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.6067/2020, depositata il 06/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere Massimiliano De Simone.1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.6067/3/2020, depositata il 6.11.2020, è stato dichiarato inammissibilel’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sentenza dellaNumero registro generale 11676/2021Numero sezionale 4579/2026Numero di raccolta generale 19756/2026Data pubblicazione 14/06/2026Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 379/1/2017, con laquale era stato accolto il ricorso di Alessia Caruano avverso la cartella dipagamento 2912015001696535000, emessa a seguito di un controllo exart. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 in relazione all’IVA dovuta per l’anno2012.2.

Il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame permancanza di ogni motivo di censura alle argomentazioni poste dal giudicedi primo grado a fondamento del decisum, essendosi, l’appellante, limitatoa opporre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla questionedella notifica di atti anteriori all’inizio del procedimento di riscossione.3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazionel’agente della riscossione, deducendo tre motivi, mentre la contribuente èrimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 53 del d. lgs. 31dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 112 cod. proc. civ., evidenziando che, nelricorso in appello, erano state specificamente riproposte le eccezioni giàsvolte in primo grado, sicché alcuna valutazione di genericità o aspecificitàavrebbe potuto venire formulata dalla CTR.1.1. La ricorrente ha evidenziato, riproducendo le parti rilevanti delricorso in appello in osservanza del principio di specificità, in primo luogo diaver reiterato, in sede di appello, una questione di rito - la violazionedell'articolo 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 - attinente alla correttainstaurazione del contraddittorio e che, in caso di accoglimento, avrebbecomportato la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Ha, inoltre,evidenziato che, con l’altro motivo di impugnazione, aveva evidenziato chevi era prova, in atti, dell'avvenuta notifica della comunicazione diirregolarità prodromica alla cartella di pagamento impugnata.Numero registro generale 11676/2021Numero sezionale 4579/2026Numero di raccolta generale 19756/2026Data pubblicazione 14/06/20262. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 17 bis del d. lgs.31 dicembre 1992, n. 546, sul rilievo che la controparte, nel notificare ilricorso di primo grado, non ha rispettato il termine dilatorio previsto perl’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,rilevando che, già in primo grado, era stata depositata, corredata dallarelata di notifica, la comunicazione di irregolarità notificata dall’Agenziadelle Entrate alla ricorrente il 3.7.2014.4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri duemotivi.4.1. Al riguardo, basti richiamare l’orientamento di legittimità per cui, nelprocesso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dalcontribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivoin contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo gradoassolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n.546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio,dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizispecifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 30525 del 23/11/2018.

Nella specie, in applicazione delprincipio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata, che aveva ritenutoinammissibile l'appello, per la mancanza di critica alla motivazione dellapronuncia di primo grado, pur avendo il ricorrente riproposto i motivid'opposizione all'atto impositivo evidenziando la correlazione degli stessicon la documentazione prodotta che ne specificava la valenza, conconseguente possibilità per il giudice del gravame di individuare conchiarezza il contenuto delle censure; idem, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1200del 22/01/2016; Sez. 5, Ordinanza n. 32838 del 19/12/2018).Numero registro generale 11676/2021Numero sezionale 4579/2026Numero di raccolta generale 19756/2026Data pubblicazione 14/06/20264.2.

Nel caso di specie, quindi, la CTR avrebbe dovuto confrontarsi con imotivi svolti dall’odierna ricorrente, in quanto formulati in seno ad un attodi appello del tutto ammissibile, e ciò non è avvenuto, con conseguentenullità della decisione emessa.5. La sentenza impugnata, quindi, va annullata e, per l'effetto, vadisposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoterritorialmente competente per un nuovo esame dell’appello propostodall’odierna ricorrente e anche per la liquidazione delle spese di lite.6. Gli altri due motivi vanno ritenuti assorbiti, in quanto relativi aquestioni che andranno, necessariamente, riesaminate in sede di rinvio(Sez. 1, 14/09/2023, n. 26507, Rv. 669129-01).

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli