Cassation court declares tax dispute extinguished due to successful debt settlement and accelerated collection procedure application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer successfully completed the accelerated debt definition procedure and paid the outstanding amounts. The taxpayer had applied for the 'rottamazione-quater' measure in early 2023, which triggered the statutory conditions for debt extinguishment under Article 1, Section 236 of Law No. 197/1997. Consequently, the court found no remaining subject matter for the ongoing litigation and dismissed the cassation appeal without addressing the underlying tax arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 236 della l. n. 197 del 1997; Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer fulfills the requirements for accelerated debt definition and payment, the judicial proceeding is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da procura speciale in– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delPiemonte n. 211/03/2018, depositata il 30.01.2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026dal Consigliere Tania Hmeljak.RILEVATO CHE- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provincialeNumero registro generale 23046/2018Numero sezionale 4538/2026Numero di raccolta generale 19740/2026Data pubblicazione 14/06/2026di Novara, che aveva accolto il ricorso proposto dall’Associazionesportiva dilettantistica Circuito Running (ASD) avverso l’avviso diaccertamento per IVA e altro, in relazione all’anno d’imposta 2011,con il quale veniva contestato l’errato trattamento fiscale di alcunefatture, essendo stati alcuni ricavi contabilizzati come proventipubblicitari e non come sponsorizzazioni;- la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a due motivi illustrati con memoria;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.CONSIDERATO CHE- Preliminarmente occorre rilevare che la ASD ha depositato in data11.05.2026, con modalità telematiche, memoria con la richiesta diestinzione del processo per cessazione della materia del contendere,avendo presentato in data 4.02.2023 domanda di adesione per ladefinizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione exart. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) in relazione alla cartella di pagamento n. 073 2021 0000740228 000, emessa per il recupero delle somme rimaste impagate conriferimento alla precedente richiesta di definizione agevolata ex d.l. n.119 del 2018, e di avere provveduto al pagamento delle sommedovute, coma da documentazione che allegava;- poiché nel caso in esame si è perfezionata la fattispecie definitoriadi cui all’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 1997, come risultadalla documentazione prodotta dalla contribuente, il presenteprocesso va dichiarato estinto per avvenuta cessazione della materiadel contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate;- non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art.13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l.n. 228 del 2012.
P.Q.MNumero registro generale 23046/2018Numero sezionale 4538/2026Numero di raccolta generale 19740/2026Data pubblicazione 14/06/2026La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia delcontendere.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli