Cassation court remands case for personal service of integration act to tax agency after one-year delay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul a payment order, ruling that the integration of the tax agency into the proceedings was procedurally flawed. Although the agency was notified to the State Attorney's Office, the act was served over a year after the contested judgment was published. The court held that such a delay requires personal service rather than service to the procurator, rendering the previous notification a curable defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 330, comma 3, c.p.c.; Art. 331 c.p.c.: In appeals regarding inseparable proceedings, if the integration of the opposing party is notified to the procurator more than one year after the judgment's publication, it must be served personally, though this defect is curable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
appresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO-ricorrente-controCURATELA FALLIMENTO PANDORA SRL in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente-nonché controPANDORA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARIn. 2995/2017 depositata il 16/10/2017.Numero registro generale 10429/2018Numero sezionale 4896/2026Numero di raccolta generale 19721/2026Data pubblicazione 14/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dallaConsigliera Raffaella Brogi.Rilevato che:1.
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n.2995/2017, depositata in data 16/10/2017, accogliendo l’appello propostodalla Curatela del Fallimento Pandora s.r.l. e dal sig. Francesco Cantatore,in qualità di liquidatore e legale rappresentante di Pandora s.r.l. contro lasentenza n. 3671/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari,ha annullato la cartella di pagamento n. 01420130029409083.3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.4. Si è costituito il sig.
Francesco Cantatore, in qualità di legalerappresentante di Fedora s.r.l. in liquidazione.5. La Curatela del fallimento Fedora s.r.l. non si è costituita.6. Con ordinanza n. 433/2025, pubblicata in data 08/01/2025, questaCorte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporrel’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle EntrateRiscossione di Bari.7. La ricorrente, in data 22/01/2025, ha depositato ricorso notificatoall’Agenzia delle entrate – Riscossione Area territoriale di Bari, indicandoquest’ultima nella relata come rappresentata e difesa dall’Avvocatura delloStato ed eseguendo la notificazione a mezzo posta elettronica certificatapresso quest’ultima.Considerato che:1.
Il collegio rileva che l’integrazione del contraddittorio nei confrontidell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Area territoriale di Bari, è statafatta presso l’Avvocatura dello Stato. Sebbene non emerga dalla sentenzaimpugnata l’indicazione del soggetto che rappresentava e difendeval’agente della riscossione davanti al giudice di seconde cure (v. Cass.,31/10/2024, n. 28199), resta dirimente la circostanza che la notificazioneNumero registro generale 10429/2018Numero sezionale 4896/2026Numero di raccolta generale 19721/2026Data pubblicazione 14/06/2026dell’atto di integrazione del contraddittorio è stata eseguita dopo un annodalla pubblicazione della sentenza impugnata.Deve, quindi, trovare applicazione quanto precisato dalle Sezioni Unite diquesta Corte e cioè che, nei giudizi di impugnazione, la notificazionedell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensidell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data dipubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla partepersonalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che haemesso la sentenza impugnata.
Tuttavia, la notificazione fatta alprocuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema diforma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza almodello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensidell'art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi dellarinnovazione (artt. 162, 291 cod. proc. civ.) o della sanatoria (artt. 156,terzo comma, 157,164 cod. proc. civ.) (Cass., Sez. U, Sentenza01/02/2006, n. 2197 e v. anche Cass. 24/11/2025, n. 30826). Taleprincipio si fonda sulla piana osservazione dell’esistenza di una norma(l’art. 330, comma 3, c.p.c.) di ampia formulazione («in ogni caso…»), chenon pone ostacolo alla sua applicazione anche alle situazioni - come quellaqui in esame – della notificazione dell’atto di integrazione delcontraddittorio, in un giudizio di impugnazione in una causa inscindibile aisensi dell’art. 331 cod. proc. civ.2.
Va, pertanto, assegnato all’Agenzia delle entrate termine, questa voltaperentorio ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (ex multis, v. Cass.,07/04/2023, n. 9541), per rinnovare la notifica dell’atto di integrazionedel contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate – RiscossioneArea territoriale di Bari. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo;Numero registro generale 10429/2018Numero sezionale 4896/2026Numero di raccolta generale 19721/2026Data pubblicazione 14/06/2026fissa alla parte ricorrente termine perentorio di giorni sessanta dallacomunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorsoalla parte personalmente, Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia diBari.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/06/2026.Il PresidenteLucio Luciotti