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Ordinanza Interlocutoria — n. 19715/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for new trial due to inability to verify tax payment documentation without lower court files.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19715/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the tax authority's appeal and the taxpayers' incidental counter-appeal, ruling that the case must be remanded for a new trial. The court found it impossible to verify whether the taxpayers had actually paid the disputed amounts or met the conditions for the 'rottamazione-quater' scheme based solely on the current file. Consequently, the decision was sent back to the lower court to acquire the complete case files from the appellate and trial instances.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 360 c.p.c., n. 4: When the appellate court's decision cannot be verified for compliance with statutory requirements or the existence of specific facts due to missing files, the case must be remanded for a new trial.

Parole chiave

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remand for new trial tax payment verification missing case files appellate review limits rottamazione-quater scheme reddito da invalido deducibilità dei contributi di mantenimento validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 21 d.p.r. n. 633/1972
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione o falsa applicazione dell’art. 21 d.p.r. n. 633/1972 e dell’art.109 TUIR, in relazione all’art.
Art. 109 TUIR
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
633/1972 e dell’art.109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché la“nullità della sentenza per motivazione apparente ex art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
3, c.p.c., nonché la“nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c.”.2.
Artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 132 c.p.c.
546, eNumero registro generale 1786/2016Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 19715/2026Data pubblicazione 14/06/2026violazione dell’art. 132 c.p.c., e art.
Art. 111 Cost.
132 c.p.c., e art. 111 Cost. e 112 c.p.c., in relazioneall’art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 12 e 13 bis del D.L. n. 78/2009
Art. 5 della l. n. 130 del 2022
e Claudio Silvestri avevanodepositato anche due domande per la definizione delle controversiependenti in Cassazione ex art. 5 della l. n. 130 del 2022, versandorispettivamente la somma di € 103,60 e di € 1.111,80.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
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Testo completo

ato;-ricorrente-controGAMMA DI SILVESTRI CLAUDIO C S.a.s., SILVESTRI CLAUDIO eCURTONI PAOLA, rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Giglio;-controricorrenti e ricorrenti incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 3481/2015, depositata il 28/7/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/4/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. La Gamma s.a.s. di Silvestri Claudio c. s.n.c. (d’ora innanzisemplicemente “Gamma”) e Claudio Silvestri proposero opposizioneavverso gli avvisi di accertamento n. T9Y020100270/2013 e n.T9Y020100272/2013 con i quali, relativamente all’anno 2008, erano statirideterminati l’IRAP e l’IRPEF in conseguenza della ritenuta indeducibilitàdi alcuni costi.Numero registro generale 1786/2016Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 19715/2026Data pubblicazione 14/06/20262.

La CTP di Sondrio rigettò i ricorsi, con sentenza poi riformata dallaCTR della Lombardia, sul presupposto che le fatture relative alle spesecontestate erano state “saldate ed inserite nella contabilità della società”,di modo che “l’effettività delle prestazione eseguite e pagate [consentiva]di affermare l’inerenza del relativo costo”.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di due motivi. La società e i suoi soci Claudio Silvestri e ClaudiaCurtoni resistono con controricorso, in seno al quale hanno propostoricorso incidentale, affidato a un unico motivo.4.

In data 13/2/2026 la Gamma s.r.l. ha presentato due istanze diadesione alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022 (cd. rottamazione-quater), cui l’Agenzia delle Entrate ha dato riscontro con la quantificazionedel debito complessivo nell’importo di € 106.585,58 e l’indicazione dellerate previste. La società ha depositato anche la contabile di un bonifico,effettuato il 30/10/2023, dell’importo di € 95.561,15, con causale “saldoanticipato rate residue (da 2 a 18) definizione agevolata n.10590202302049717 180 C/Gamma s.r.l. CF 92004950140”.5.

In data 6/4/2023 la Gamma s.r.l. e Claudio Silvestri avevanodepositato anche due domande per la definizione delle controversiependenti in Cassazione ex art. 5 della l. n. 130 del 2022, versandorispettivamente la somma di € 103,60 e di € 1.111,80.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione o falsa applicazione dell’art. 21 d.p.r. n. 633/1972 e dell’art.109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché la“nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c.”.2.

Con il secondo motivo è dedotta la “nullità della sentenza permancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato dispostodegli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, eNumero registro generale 1786/2016Numero sezionale 3061/2026Numero di raccolta generale 19715/2026Data pubblicazione 14/06/2026violazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 111 Cost. e 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4”.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato icontroricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione di legge art.12 e 13 bis del D.L. n. 78/2009 (scudo fiscale), nullità in parte qua dellasentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c.”.4.

In via preliminare, deve darsi atto dell’impossibilità di verificare, sulfondamento degli atti attualmente disponibili, la corrispondenza delladocumentazione prodotta dai controricorrenti agli atti impositivi oggettodel giudizio (e, quanto alla cd. rottamazione-quater, alle relative cartelledi pagamento, non risultando, peraltro, in primis, dimostrato il pagamentodella prima rata). Onde potersi pronunciare in ordine agli effettiprocessuali delle istanze di definizione agevolata, è necessario, quindi,acquisire, i fascicoli dei gradi di merito.

P.Q.MRinvia a nuovo ruolo, disponendo l’integrale acquisizione, a cura dellacancelleria, dei fascicoli dei gradi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/4/2026.Il PresidentePaolo Di Marzio