Italian tax court dismisses appeal against tax assessment regarding property access notice notification. The court rejects claims of procedural defects and lack of standing. The decision upholds the lower court's ruling on tax liability. The court finds the procedural arguments inadmissible and unfounded. The ruling confirms the tax authority's position on property valuation. The judgment emphasizes the lack of legal standing for the seller. The court notes the absence of a final prior judgment. The decision affirms the validity of the tax assessment. The ruling concludes that the procedural defects are irrelevant. The court dismisses the appeal entirely without costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment regarding a property sale. The taxpayer argued for lack of standing and procedural defects due to non-notification of access notice acts. The court ruled that the seller had no right to such notices as they were no longer in possession of the property. Consequently, the court rejected the claims as unfounded and irrelevant to the tax liability decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1306 c.c.; Art. 324 c.p.c.: The mere citation of a non-final prior judgment without proof of res judicata excludes its relevance for extending effects to a co-obligor, and procedural defects in preparatory acts like access notices do not invalidate the main tax assessment if the taxpayer was not a party to such notices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
uttolomondo ed elettivamente domiciliata in Roma,Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’Avv. Arturo Salerni;-ricorrente-ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore;-intimata-avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dellaSicilia, Sez. 3, n. 7610/2019, pronunziata il 9 dicembre 2019, depositata il18 dicembre 2019 e non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere Margherita Libri.Numero registro generale 25804/2020Numero sezionale 4018/2026Numero di raccolta generale 19705/2026Data pubblicazione 13/06/20261.
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, DiGiugno Giovanna impugnava l'avviso di rettifica dell'imposta di registropretesa dall'Amministrazione Finanziaria in relazione al contratto dicompravendita stipulato con rogito del 12 gennaio 2010, avente adoggetto l’immobile ubicato in Palermo, Corso Alberto Amedeo n. 38, concui veniva determinato un maggior importo dell’imposta dovuta.Contestava l’omessa notificazione degli atti prodromici all’avvisoimpugnato, facendo in particolare riferimento al preavviso di accessopresso l’immobile – e il proprio difetto di legittimazione passiva, qualesoggetto alienante, essendo a suo avviso l’acquirente l’unico soggettotenuto al pagamento del tributo.2.
L’adita Commissione disattendeva il ricorso.3. La pronuncia, appellata dalla contribuente, venivasuccessivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dellaSicilia con sentenza n. 7610/2019, depositata il 18 dicembre 2019 e nonnotificata. I giudici d’appello rilevavano che l’avviso di accessoall’immobile, al fine di stimarne il valore, era stato correttamentecomunicato solo nei confronti dell’acquirente in quanto unico soggettonella disponibilità del bene; pertanto, nessun vizio del procedimento eradato riscontrare nell’omessa notificazione dell’avviso nei confrontidell’altro contraente, non assolvendo peraltro tale atto ad alcuna funzionerispetto all’avviso di rettifica.
Affermavano, inoltre, che doveva reputarsiirrilevante ai fini della decisione la sentenza prodotta dall’appellante,emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo nei confrontidell’acquirente dell’immobile, che aveva parzialmente accolto il ricorsorideterminando il valore dell’immobile minor somma di € 9.000,00; lasentenza, non accompagnata da attestazione di definitività, era in ognicaso priva di efficacia non avendo Di Giugno Giovanna mai contestato lacorrettezza della stima compiuta dall’Agenzia delle Entrate, essendosiNumero registro generale 25804/2020Numero sezionale 4018/2026Numero di raccolta generale 19705/2026Data pubblicazione 13/06/2026limitata a dedurre vizi procedimentali quali il difetto di legittimazionepassiva e l’omessa notificazione degli atti prodromici all’avviso di rettifica.4.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso,notificato il 21 settembre 2020, la contribuente, articolando un unicomotivo, articolato su distinte censure.5. Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, in rubrica “ex art. 360, 1 co. 3 e 5, cod. proc.civ. - violazione o falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c. e dell’art.1306, comma 2 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoriamotivazione, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggettodi discussione tra le parti: violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 1306comma 2 cod. civ.”, la ricorrente censura l’errore della Commissionetributaria regionale, sia per non aver tenuto conto che la sentenzaprodotta in giudizio, emessa nei confronti della parte acquirente, eradefinitiva e per non aver concesso il richiesto rinvio per produrrel’attestazione del passaggio in giudicato, sia per averne la stessaaffermato l’irrilevanza, in ragione della omessa contestazione, da partedella contribuente, della stima compiuta dall’Agenzia delle Entrate.Contesta inoltre la decisione nella parte in cui, confermando la pronunziadi prime cure, era stato affermato che alla parte venditrice non dovevanoessere notificati gli atti prodromici all’avviso di rettifica impugnato.2.
La censura è destituita di fondamento e va disattesa.2.1. I giudici di appello hanno negato che fosse stata dimostrata ladefinitività della sentenza resa nei confronti del coobbligato.La ricorrente deduce di aver “rilevato” la definitività delprovvedimento e di aver richiesto un rinvio per produrre la sentenzamunita della relativa attestazione e, tuttavia, non può non riconoscersiche, in siffatti termini, il motivo, da un lato, difetta di specificità, nonessendo stato contrastato l’assunto della Commissione circa l’indimostrataNumero registro generale 25804/2020Numero sezionale 4018/2026Numero di raccolta generale 19705/2026Data pubblicazione 13/06/2026definitività della sentenza, avendo l’istante solo lamentato di aver chiestoal giudice di appello un rinvio che non le è stato concesso, mentre, sottoaltro profilo, va osservato che la mera deduzione del passaggio ingiudicato della sentenza, non accompagnata dalla prova del suo passaggioin giudicato, esclude, all’evidenza, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma,c.c., ogni rilevanza al fine della possibile estensione dei relativi effetti infavore del soggetto obbligato in solido (v. sul punto, tra le tante, Cass. n.18154/2019).2.2.
La censura coinvolge, altresì, anche il tema della motivazionedella pronuncia impugnata in relazione al profilo della dedotta necessità dinotificare (anche) alla ricorrente (venditrice del bene) l’avviso prodromicodi accesso all’immobile al fine di stimarne il valore.Ebbene, il motivo si palese infondato ed incoerente rispetto al temadella motivazione della sentenza, il cui apparato argomentativo –diversamente da quanto opinato dall’istante - non risulta affattocontraddittorio nella parte in cui ha affermato che la ricorrente, nella suaqualità di venditrice del bene, non avesse alcun diritto alla notifica di taleavviso perché non più nella disponibilità del bene.Come pure risulta estraneo – all’evidenza - alle contestate violazionidi cui agli artt. 1306 c.c. e 324 c.p.c., presentandosi, altresì, la censuranon specifica, non avendo contrastato la valutazione del giudice che haescluso la sussistenza del dedotto vizio, stante la sua ritenuta nonincidenza ai fini della rettifica dell’imposta.Allo stesso modo, non è apprezzabile la lamentela circa la lesionedel diritto di difesa, la quale è stata articolata attraverso l’inconferenterichiamo agli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte (nn. 16412/2007 e5791/2008) nella parte in cui hanno ritenuto possibile impugnarealternativamente l’atto riscossivo per vizio proprio (omessa notificadell’atto presupposto) o anche per vizi inerenti il merito della pretesa equindi dell’atto presupposto non impugnato (perché non notificato),Numero registro generale 25804/2020Numero sezionale 4018/2026Numero di raccolta generale 19705/2026Data pubblicazione 13/06/2026evidentemente con riferimento all’autonoma impugnabilità di tali atti,siccome espressivi di una pretesa tributaria, ipotesi questa nonriscontrabile nell’accesso all’immobile, che si presenta quale attivitàmateriale propedeutica alla stima del suo valore.3.
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.Nulla per le spese, non essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita ingiudizio. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.Il PresidenteUgo Candia