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Ordinanza — n. 19674/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows tax contribution's appeal, overturning lower court's fee compensation due to lack of specific justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19674/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the tax contribution's cassation appeal against a regional tax court decision that fully compensated litigation costs. The lower court had justified this unusual outcome by citing specific case elements without detailing the grave reasons required by law. The Court ruled that the lower court failed to explicitly state the exceptional grounds necessary to deviate from the general rule of losing party paying all fees.

Regesto Legislator

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Art. 15 comma 2 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: In tax proceedings, compensation of litigation costs is permitted only for grave and exceptional reasons expressly stated in the decision, such as the conduct of the losing party, and cannot be based on vague or tautological references to case specificity.

Parole chiave

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tax litigation costs compensation of fees grave exceptional reasons lack of motivation tax contribution appeal rimborso delle spese recupero delle spese esecutive esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 15 comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Secondo l’orientamento di questa Corte “Nel processo tributario, lacompensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, deld.lgs.
Art. 9 comma 1 lett. f) n. 2 d.lgs. n. 156/2015
546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con un unico motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.
Art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c.
Con un unico motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.
Art. 96 c.p.c.
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23592
Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n. 9312
Cass. Sez. II, 17 settembre 2019, n. 23123
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Testo completo

troAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n. 43/2021 depositata il 08/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere Fabio Di Pisa.1. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 43/2021 pronunciata in data14.12.2020, in riforma della sentenza di primo grado, accoglievaintegralmente l’impugnazione proposta dal contribuente Karim Abdelmaidavverso l’intimazione di pagamento n. 11320179005627014000 del17.10.2017, per il complessivo importo di € 1.569,16, in relazione a treNumero registro generale 20176/2021Numero sezionale 4825/2026Numero di raccolta generale 19674/2026Data pubblicazione 13/06/2026cartelle di pagamento, e dichiarava integralmente compensate tra le partile spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.2.

Karim Abdelmaid propone ricorso per cassazione fondato su un unicomotivo.3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei cui confronti è stata disposta larinnovazione della notifica giusta ordinanza interlocutoria in data 28 ottobre2025, è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.

3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lvo.n. 546/1992, 91, 92 e 96 c.p.c., nullità della sentenza per difetto dimotivazione su un punto decisivo della controversia e il difetto dimotivazione, ex art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c. in relazione alladisposta compensazione delle spese di lite ad all’omessa condanna di AdERal pagamento delle spese e dei compensi professionali per entrambi i gradidi giudizio, come da note spese allegate, nonché al risarcimento dei danniper lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avendo resistito in giudizio in mala fede.2.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte “Nel processo tributario, lacompensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n.2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell'ipotesi disoccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, daenunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processualedella parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenzadi fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto,contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generaledella soccombenza. (Cass.

Sez. 5, 03/09/2024, n. 23592; Cass. Sez. 5,08/04/2024, n. 9312).Numero registro generale 20176/2021Numero sezionale 4825/2026Numero di raccolta generale 19674/2026Data pubblicazione 13/06/20262.2. Nel caso di specie, dalla succinta ed apodittica motivazione delladecisione qui impugnata – ove è detto testualmente: “Nel caso sottopostoal vaglio del giudice del gravame, in ragione della specificità del caso edell'assenza di un quadro di diffusa applicazione tra i giudici di merito, sirinvengono elementi suscettibili di derogare alla generale regola dellasoccombenza (artt. 15 D.L.vo n. 546/1992 e 91 c.p.c.) e a quella dellacausalità (da ult., Cass.

Sez. II 17 settembre 2019, n.23123) con laconseguenza che le spese processuali possono essere integralmentecompensate fra le parti per entrambi i gradi del giudizio” - non è datoevincere, al di là di considerazioni meramente astratte e tautologiche, legravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 15 d. lgs. 546 del 1992 idonee agiustificare una simile statuizione, nella specie certamente insussistentitenuto conto dell’accoglimento della domanda di parte contribuente inragione della acclarata prescrizione.3. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere, quindi,cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causapuò essere decisa nel merito con la liquidazione in favore del contribuente,come da dispositivo, delle spese di primo e di secondo grado - in misuraprossima ai minimi tenuto conto della modesta rilevanza e natura dellequestioni trattate - e rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. atteso che, allaluce della medesima prospettazione di parte ricorrente, nella specie non siravvisano elementi per configurare una colpa grave in capo all’agente dellariscossione, tale di per sé non essendo – anche alla luce del non pacificoassetto interpretativo della disciplina della prescrizione in materia di bolloauto - il successivo accertamento dell’evento estintivo del credito in assenzadi idonei atti interruttivi.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, condanna Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento dellespese processuali come segue liquidate in favore del contribuente: - per ilNumero registro generale 20176/2021Numero sezionale 4825/2026Numero di raccolta generale 19674/2026Data pubblicazione 13/06/2026primo grado di giudizio, in euro 1.100,00; - per il giudizio di appello, ineuro 1.300,00; - per il presente grado di legittimità, in euro 500,00; il tuttooltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 9 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo Maria Stalla