Cassation court dismisses tax agency appeal regarding registration tax on judicial bankruptcy sale value. The court rejects the claim that the lower court erred in applying the fixed price rule. The decision upholds the lower court's rejection of the tax agency's appeal against the bankruptcy sale valuation. The court confirms that the fixed price rule applies to bankruptcy sales and rejects the tax agency's appeal. The court dismisses the appeal and orders the tax agency to pay the costs. The court rejects the tax agency's claim based on the bankruptcy sale rules. The court dismisses the appeal and orders the tax agency to pay the costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision rejecting a correction of the registration tax base for a bankruptcy sale. The lower court correctly applied the fixed price rule for judicial sales, noting that the tax agency's expert report was contradictory and failed to prove a higher value. The court ruled that while the lower court made a minor error in legal reasoning, the final decision remained substantively correct and thus not null. Consequently, the appeal was rejected, and the tax agency was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44, comma 1, d.P.R. n. 131/1986; Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: In bankruptcy sales, the fixed price rule applies to registration tax, and a lower court's error in reasoning does not justify cassation if the decision is substantively correct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
atura Generale dello Stato (c.f.:80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);– ricorrente –controConsorzio Sociale Comars Onlus Società Cooperativa (01439050517),in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difesodall’avvocato Rodolfo Locco(rodolfo.locco@cert.ordineavvocatimilano.it);– controricorrente –Icos società cooperativa, in fallimento;- intimata -Numero registro generale 8507/2022Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 19656/2026Data pubblicazione 13/06/2026avverso la sentenza n. 3411/2021, depositata il 24 settembre 2021,della Commissione tributaria regionale della Lombardia;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data11 febbraio 2026, dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto.1. – Con sentenza n. 3411/2021, depositata il 24 settembre 2021,la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettatol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione diprime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avvisodi rettifica e liquidazione col quale l’Agenzia delle Entrate avevarettificato, ai fini dell’imposta di registro, il valore imponibile dell’attodi cessione di azienda intercorso tra la Icos società cooperativa infallimento e la parte odierna controricorrente.1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- siccome si trattava «di una vendita giudiziaria, in quanto l'atto divendita risulta sottoscritto da un magistrato», l'Ufficio non avrebbepotuto «presumere che la vendita sia stata eseguita ad un prezzodiverso da quello stabilito dall'autorità giudiziaria.
Ogni altra provafornita dall'Ufficio, in particolare la perizia depositata, non risultaessere in grado di superare ciò che è stato deciso dal Giudice delegatoal fallimento.»;- la pronuncia di prime cure aveva «giustamente evidenziato chenel caso di specie non trova applicazione l'art.44 D.P.R.n.131/1986»,e rilevato che «trattandosi di una procedura attuata con una venditafallimentare, autorizzata da un giudice delegato, una diversa e oppostavalutazione del bene debba essere fatta in modo rigoroso e con metodoaccreditato e di assoluta trasparenza che non si evince dalla periziaallegata, contraddittoria, e, inattendibile»;- difatti, da detta perizia poteva desumersi che la stessa era stataresa «in seguito a sopralluoghi, mentre, nelle pagine successive siNumero registro generale 8507/2022Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 19656/2026Data pubblicazione 13/06/2026descrive uno stato dei luoghi "dalle foto visibili dal sito internet si rilevauno stato di manutenzione ordinario degli spazi interni ........ "».2. - L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di un solo articolato motivo.Il Consorzio Sociale Comars Onlus Società Cooperativa resiste concontroricorso.Icos società cooperativa, in fallimento, non ha svolto attivitàdifensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
– Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,l’Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art.132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, assumendo, in sintesi, che –pur ritenuta l’inapplicabilità, nella fattispecie, della disposizione di cuial d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44, comma 1, - il giudice delgravame aveva pronunciato sulla base di una motivazionecontraddittoria e apparente che non dava alcun conto delle ragioniposte a fondamento della perizia di stima utilizzata ai fini della rettificadel valore imponibile, perizia il cui esame doveva con ciò ritenersiomesso.2.
– Il motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso.3. – Innanzitutto, la gravata sentenza, nel richiamare il contenutodecisorio della pronuncia (allora) impugnata, ha rilevato che veniva inconsiderazione «una procedura attuata con una vendita fallimentare,autorizzata da un giudice delegato», così che «una diversa e oppostavalutazione del bene [doveva] essere fatta in modo rigoroso e conmetodo accreditato e di assoluta trasparenza che non si evince dallaperizia allegata, contraddittoria, e, inattendibile».Il rilievo in discorso si coniuga, poi, con quanto dedotto dallacontroricorrente, secondo la quale la cessione di azienda inNumero registro generale 8507/2022Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 19656/2026Data pubblicazione 13/06/2026contestazione era stata disposta, ai sensi dell’art. 107 L.Fall., sulla basedi una procedura competitiva in quanto l’offerta di acquisto, per ilprezzo di complessivi € 350.000,00, era stato posto a base dellaprocedura – autorizzata dal giudice delegato su parere favorevole delComitato dei creditori – con pubblicazione di annunci recanti l’invito apresentare offerte di acquisto per prezzo (almeno) pari al citatoimporto; così che il Giudice delegato autorizzava la vendita del ramo diazienda in questione, per l’importo posto a base della procedura, sulrilievo che, nel termine assegnato, non erano state presentate ulterioriofferte.E, in relazione a tanto, la Corte ha enunciato il principio di dirittosecondo il quale, in tema di imposta di registro, al contratto chedispone il trasferimento della proprietà di un bene del fallimento (nellaspecie, azienda) all'esito di una procedura competitiva deformalizzataex art. 107, comma 1, l.fall. - avendo sempre natura di venditacoattiva, atteso che persegue finalità liquidatorie ed è subordinata aicontrolli e all'autorizzazione del giudice delegato - si applica la normaspeciale di cui all'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, chepredetermina la base imponibile, in deroga ai normali criteri dideterminazione del valore a fini impositivi, nel prezzo diaggiudicazione, con conseguente impossibilità per l'Amministrazionefinanziaria di procedere a rettifica (così Cass., 31 maggio 2025, n.14664).Laddove, allora, va rimarcato, l’erronea motivazione in diritto dellasentenza impugnata non può ex se integrare la denunciata nullità inquanto un siffatto errore rimane pur sempre suscettibile di meracorrezione laddove il dispositivo risulti conforme, così come nellafattispecie, a diritto.3.1 – Seppur nel contesto del rilevato errore di diritto, nemmenosussiste la denunciata nullità a riguardo dei rilievi svolti dal giudice delNumero registro generale 8507/2022Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 19656/2026Data pubblicazione 13/06/2026gravame in punto di valutazione estimativa in quanto, nella sostanza,il giudice del gravame, nel confermare sul punto il ridetto accertamentodel primo giudice, ha rimarcato il rilievo dell’attività estimativa svoltain sede fallimentare e la conseguente necessità di una prova rigorosadel (preteso) maggior valore imponibile, laddove risultava unacontraddittoria allegazione di dati emergenti dal sopralluogo con lostato del bene desumibile dalle foto tratte dal WEB.4.
– Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cuiconfronti non sussistono i presupposti processuali per il versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione delloStato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, èesentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo(cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778;
Cass., 5 novembre2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14marzo 2014, n. 5955). P.Q.MLa Corte- rigetta il ricorso;- condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese processuali che liquida in € 4.500,00 percompensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessoridi legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 febbraio 2026.Il Presidentedott. Giacomo Maria Stalla