Decreto — n. 19641/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAentato e difeso dall'avvocato Rosario Calabrese-ricorrente-controComune di Vittoria in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Lo Piccolo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilian.4219/2025 depositata il 09/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19641/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
entato e difeso dall'avvocato Rosario Calabrese-ricorrente-controComune di Vittoria in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Lo Piccolo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilian.4219/2025 depositata il 09/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 1998/2026Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 19641/2026Data pubblicazione 13/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 12/06/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO