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Decreto — n. 19640/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19640/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19640/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l'avvocato StefaniaScaffidi Muta-ricorrente-controAto Me 1 Spa in Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.4681/2025 depositata il 27/06/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 2407/2026Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19640/2026Data pubblicazione 13/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 12/06/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19640/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 2407/2026Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19640/2026Data pubblicazione 13/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 12/06/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO

Parole chiave

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spese di procedura mancato anticipo delle spese omissione del difensore ripetibili dell'avvocato omissione della contabilità indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

l'avvocato StefaniaScaffidi Muta-ricorrente-controAto Me 1 Spa in Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.4681/2025 depositata il 27/06/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 2407/2026Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 19640/2026Data pubblicazione 13/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 12/06/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO