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Decreto — n. 19617/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19617/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19617/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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presentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lamberto Ferraraunitamente all’avvocato Ivan Iurlo-ricorrente-controLo Prete Luciano, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria RitaPistocchio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria I Grado di Cosenzan.2787/2023 depositata il 31/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19617/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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art. 391 cod.proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25528/2023Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 19617/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

presentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lamberto Ferraraunitamente all’avvocato Ivan Iurlo-ricorrente-controLo Prete Luciano, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria RitaPistocchio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria I Grado di Cosenzan.2787/2023 depositata il 31/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25528/2023Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 19617/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro400,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ed agli accessoridi legge.Così deciso in Roma, il 12/06/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO