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Decreto — n. 19603/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal after taxpayer voluntarily withdraws the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 19603/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's voluntary withdrawal of the lawsuit. The appellant, Chorus Solar Foggia 9 SRL, formally renounced the recourse against the tax authority, leading the court to dismiss the proceedings without addressing the underlying merits. Consequently, the judgment was issued to formally close the case, noting that no further action on the dispute was required.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the litigation, resulting in the dismissal of the appeal without examination of the substantive claims.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of litigation tax appeal Cassazione procedural dismissal ritiro dell'istanza giudiziaria sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
8/1/2024depositata il 21 febbraio 2024.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
8/1/2024depositata il 21 febbraio 2024.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 20811/2024Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 19603/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 20811/2024 proposto da:CHORUS SOLAR FOGGIA 9 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e MarioMartinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 8/1/2024depositata il 21 febbraio 2024.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 11/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO