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Decreto — n. 19601/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19601/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19601/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 25052/2024Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 19601/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 25052/2024 proposto da:SANT’OMERO SOLAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e MarioMartinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 17/1/2024depositata il 10 aprile 2024.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19601/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 25052/2024 proposto da:SANT’OMERO SOLAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e MarioMartinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 17/1/2024depositata il 10 aprile 2024.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario opposizione sospensione della procedura di fallimento sospensione della riscossione fiscale imposta sull'utile delle aziende accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
17/1/2024depositata il 10 aprile 2024.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 25052/2024Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 19601/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 25052/2024 proposto da:SANT’OMERO SOLAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Beatrice Fimiani e MarioMartinelli;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 17/1/2024depositata il 10 aprile 2024.Visto l’atto depositato l’8 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 11/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO