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Decreto — n. 19599/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19599/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19599/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 24210/2025Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 19599/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 24210/2025 proposto da:-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIADELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 651/2/2025depositata l’11 settembre 2025 e notificata il 12 settembre 2025.Visto l’atto depositato il 19 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19599/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 24210/2025 proposto da:-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIADELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 651/2/2025depositata l’11 settembre 2025 e notificata il 12 settembre 2025.Visto l’atto depositato il 19 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia all'espropriazione revoca dell'opposizione revoca di prestazioni sociali rinvio della rendita chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 24210/2025Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 19599/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 24210/2025 proposto da:-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIADELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 651/2/2025depositata l’11 settembre 2025 e notificata il 12 settembre 2025.Visto l’atto depositato il 19 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 11/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO