Decreto — n. 19587/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 4253/2026Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 19587/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 4253/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controMINIMOLD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 939/2/2025depositata 18 dicembre 2025.Visto l’atto depositato il 29 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver definito la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19587/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 4253/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controMINIMOLD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 939/2/2025depositata 18 dicembre 2025.Visto l’atto depositato il 29 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver definito la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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!Numero registro generale 4253/2026Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 19587/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 4253/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controMINIMOLD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 939/2/2025depositata 18 dicembre 2025.Visto l’atto depositato il 29 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver definito la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 10/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO