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Decreto — n. 19587/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19587/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19587/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 4253/2026Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 19587/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 4253/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controMINIMOLD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 939/2/2025depositata 18 dicembre 2025.Visto l’atto depositato il 29 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver definito la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19587/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 4253/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controMINIMOLD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 939/2/2025depositata 18 dicembre 2025.Visto l’atto depositato il 29 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver definito la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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imposta minima contenzioso tributario accoglimento parziale del contribuente assistenza amministrativa fiscale assoggettamento fiscale limitato sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 4253/2026Numero sezionale 1600/2026Numero di raccolta generale 19587/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 4253/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controMINIMOLD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 939/2/2025depositata 18 dicembre 2025.Visto l’atto depositato il 29 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver definito la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 10/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO